cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2021, n. 17563 – Il trust non è soggetto passivo di imposta di registro o di Iva in quanto l’unica ipotesi in cui è prevista la soggettività passiva tributaria del trust è quella di cui all’art. 73 del TUIR in tema di IRES. Ne consegue che la qualifica del soggetto Iva va ricercata in colui che è soggetto all’imposta, ossia nel disponente, che, nel caso in esame, era soggetto Iva, per cui il ricorso va rigettato

Il trust non è soggetto passivo di imposta di registro o di Iva in quanto l'unica ipotesi in cui è prevista la soggettività passiva tributaria del trust è quella di cui all'art. 73 del TUIR in tema di IRES. Ne consegue che la qualifica del soggetto Iva va ricercata in colui che è soggetto all'imposta, ossia nel disponente, che, nel caso in esame, era soggetto Iva, per cui il ricorso va rigettato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2021, n. 17558 – In tema di accertamento dei redditi d’impresa l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

In tema di accertamento dei redditi d'impresa l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17476 – Le persone fisiche che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni

Le persone fisiche che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17017 – Illegittimità dell’autonomo utilizzo in compensazione orizzontale con tributi propri del credito della società controllata precedente all’opzione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17017 Tributi - IVA di gruppo - Credito della società controllata precedente all’opzione - Mancato trasferimento nella liquidazione di gruppo - Autonomo utilizzo in compensazione orizzontale con tributi propri - Illegittimità Rilevato che L'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la decisione della CTR [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 16984 – La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. in simile ipotesi il giudice di legittimità non è chiamato a valutare la prova, ma ad accertare l'esistenza di un dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi e alternativi. Affinché il travisamento del dato probatorio possa assumere rilevanza nel giudizio di legittimità è, altresì, necessario che l'informazione probatoria risultante dalla prova travisata sia stata prospettata come decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito, in sede di rinvio, ad assumere una decisione diversa

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