cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17836 – Legittimità della compensazione di debiti tributari con crediti professionali verso lo Stato per gratuito patrocinio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17836 Tributi - Avvocato - Compensazione di debiti tributari con crediti professionali verso lo Stato per gratuito patrocinio - Legittimità - Art. 1, co. 778, della L. n. 208 del 2015 Rilevato che l'avv. O.G. ricorre con due articolati motivi avverso l'Agenzia delle Entrate per la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17028 – Ove il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà per trasferte, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli, ovvero 20 se con motore diesel

Ove il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà per trasferte, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli, ovvero 20 se con motore diesel

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17596 – La paventata congruenza agli studi di settore, come prova della congruità del reddito dichiarato, invocata dal contribuente si esaurisce in una mera affermazione di parte, rimanendo totalmente inespressa ogni prova al riguardo, in quanto non risulta essere stata accompagnata da alcun supporto probatorio. Il giudice di merito non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi istruttori emersi, purché dia conto della decisività, ai fini della decisione assunta, di quelli effettivamente esaminati. Quanto poi alla valutazione delle prove la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

La paventata congruenza agli studi di settore, come prova della congruità del reddito dichiarato, invocata dal contribuente si esaurisce in una mera affermazione di parte, rimanendo totalmente inespressa ogni prova al riguardo, in quanto non risulta essere stata accompagnata da alcun supporto probatorio. Il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi istruttori emersi, purché dia conto della decisività, ai fini della decisione assunta, di quelli effettivamente esaminati. Quanto poi alla valutazione delle prove la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2021, n. 17481 – Il giudice ravvisata l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve né può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti

Il giudice ravvisata l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione, non deve né può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal "petitum" delle parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17303 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati ed il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati ed il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2021, n. 17520 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2021, n. 17358 – In caso di fallimento, come nel concordato preventivo, la compensazione, anche in materia tributaria, determina, ai sensi dell’art. 56, legge fallimentare, una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa la compensazione pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda

In caso di fallimento, come nel concordato preventivo, la compensazione, anche in materia tributaria, determina, ai sensi dell'art. 56, legge fallimentare, una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa la compensazione pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda

Torna in cima