cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17858 – Il ricorrente per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata, posto che la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata è fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei suoi confronti, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita

Il ricorrente per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata, posto che la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata è fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei suoi confronti, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17855 – Il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio di impugnazione di un atto autoritativo, per cui è l’atto impugnato (o il silenzio serbato dall’ufficio sull’istanza del contribuente) ad esprimere la posizione processuale dell’Amministrazione in giudizio. Tale posizione può essere modificata con un idoneo atto di autotutela; sicché, ove l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incombe alla Amministrazione finanziaria

Il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio di impugnazione di un atto autoritativo, per cui è l'atto impugnato (o il silenzio serbato dall'ufficio sull'istanza del contribuente) ad esprimere la posizione processuale dell'Amministrazione in giudizio. Tale posizione può essere modificata con un idoneo atto di autotutela; sicché, ove l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incombe alla Amministrazione finanziaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17838 – Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall’art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al precedente art. 16, comma terzo, può essere effettuata “all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell’atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario

Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall'art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al precedente art. 16, comma terzo, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17859 – La determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

La determinazione del reddito delle persone fisiche - ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro - dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17631 – In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l’immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell’acquisto, avente ad oggetto un altro immobile posto nello stesso comune, poiché, al momento in cui ha compie l’acquisto, non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace in ordine alla sussistenza della condizione prevista dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, senza che assuma rilievo la retroattività degli effetti, concordata in sede di risoluzione consensuale della donazione, che vale solo per i rapporti interni tra le parti, e restando comunque ferma ogni valutazione dell’Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo la disciplina dettata dall’art. 10 bis l. n. 212 del 2000

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell'acquisto, avente ad oggetto un altro immobile posto nello stesso comune, poiché, al momento in cui ha compie l'acquisto, non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace in ordine alla sussistenza della condizione prevista dall'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, senza che assuma rilievo la retroattività degli effetti, concordata in sede di risoluzione consensuale della donazione, che vale solo per i rapporti interni tra le parti, e restando comunque ferma ogni valutazione dell'Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo la disciplina dettata dall'art. 10 bis l. n. 212 del 2000

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17627 – In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all’ufficio dall’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la “determinazione della rendita catastale definitiva” a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza

In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17626 – L’art. 51 comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, impone all’amministrazione, a pena di inutilizzabilità degli elementi comparativi, di fondare la rideterminazione del valore del compendio oggetto del contratto “avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto…che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato ai tasso mediamente applicato alla stessa data…, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”

L'art. 51 comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, impone all'amministrazione, a pena di inutilizzabilità degli elementi comparativi, di fondare la rideterminazione del valore del compendio oggetto del contratto "avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto...che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato ai tasso mediamente applicato alla stessa data..., nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16757 – In tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito d’imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, non perde il diritto alla sua detrazione se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo, atteso che la decadenza è comminata, giusta l’art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972

In tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito d'imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, non perde il diritto alla sua detrazione se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo, atteso che la decadenza è comminata, giusta l'art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972

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