CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17858 – Il ricorrente per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata, posto che la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata è fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei suoi confronti, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita
Il ricorrente per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata, posto che la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata è fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei suoi confronti, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita