CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2021, n. 16797
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza d’appello – Motivazione apparente
Rilevato che
– M.S. – titolare di ditta individuale esercente attività di costruzione di edifici- proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad Iva, Irpef ed Irap per l’anno 2004 (oltre a relative addizionali e sanzioni) in conseguenza di una differenza tra il reddito dichiarato e quanto risultante dall’applicazione dei c.d. studi di settore.
– L’adita Commissione Tributaria provinciale di Agrigento rigettava il ricorso ritenendo sussistenti gravi incongruenze tali da legittimare l’emissione dell’atto impositivo in applicazione degli studi di settore.
– Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente denunciando l’omessa indicazione dei motivi in ragione dei quali erano state rigettate le proprie deduzioni. Rilevava che gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice che necessita di ulteriori elementi di riscontro riferite alla effettiva situazione del contribuente, la cui attività (svolta nel contesto socio-economico del Comune di Sciacca) poteva addirittura definirsi antieconomica, a ragione della crisi del settore edilizio dovuta al blocco del piano regolatore e della grande concorrenza.
– La CTR pronunciava la sopra menzionata sentenza con la quale – in accoglimento del gravame – riformava la sentenza di primo grado, apparendo le motivazioni dell’Ufficio “sfornite di prova” e non potendosi peraltro “onerare il contribuente di una prova negativa”.
– I secondi giudici consideravano che l’attività del contribuente “è iniziata nel 2003 in un contesto obiettivamente contrassegnato dalla crisi dell’edilizia che va riguardato anche con riferimento alle disposizioni e alla vigenza o meno di un piano regolatore” per poi concludere rilevando che nella specie “il contribuente ha dichiarato ricavi che si discostano poco significativamente dal ricavo minimo ammissibile in relazione a una realtà produttiva coerente con la realtà socio-economica del contesto ambientale del Comune di riferimento.”.
– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi, al quale resisteva, con controricorso il contribuente.
Considerato che
– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 d. Igs. 546/1992, dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto tra di loro, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”; 2) “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”; 3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 bis D.L. 331/1993 e dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.
– Con il primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente.
– Il motivo è fondato.
– Invero, la CTR, nel riformare la sentenza della CTP che aveva ritenuto l’esistenza di gravi incongruenze idonee a legittimare l’emissione dell’atto impositivo in applicazione degli studi di settore, afferma – del tutto apoditticamente- che “le motivazioni addotte dall’Ufficio appaiono sfornite di prova non potendosi onerare il contribuente di una prova negativa”;
aggiunge poi che l’attività del contribuente è iniziata nel 2003 in un contesto “contrassegnato dalla crisi dell’edilizia”, considerate altresì le disposizioni del piano regolatore: osserva il collegio che il riferimento temporale è, per così dire, “asciutto” non essendo arricchito da nessuna circostanza e/o considerazione idonea a conferire ad esso una valenza pertinente rispetto alla controversia; analoga osservazione va fatta con riferimento alla crisi dell’edilizia, con l’ulteriore precisazione che – quanto al piano regolatore – il passaggio della sentenza che interessa (“vigenza o meno del piano regolatore”), per potere integrare gli estremi di una motivazione, avrebbe necessitato di una esposizione ulteriore (anche sintetica) atta a completare l’iter argomentativo, ma di essa non v’è traccia. Per ultimo non è dato conoscere quali siano i motivi – e dunque la congruità degli stessi – in base ai quali la CTR ha delineato il “ricavo minimo ammissibile” con riguardo alla realtà produttiva del Comune di riferimento per poi affermare che i ricavi dichiarati dal contribuente da esso si discostano “poco significativamente”.
– L’accoglimento del primo motivo fa sì che gli altri restino assorbiti.
– In conclusione, il primo motivo va accolto, gli altri restano assorbiti; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 giugno 2021, n. 16797 - Motivazione apparente
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19765 del 20 giugno 2022 - La motivazione della sentenza, è apparente, quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21177 depositata il 5 luglio 2022 - Si è in presenza di una motivazione apparente quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34127 - In tema di motivazione apparente la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 17724 depositata il 21 giugno 2023 - La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15135 depositata il 12 maggio 2022 - Si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…