Codice civile , Libro VI, Titolo IV – Della tutela giurisdizionale dei diritti
Codice Civile Libro Sesto Della tutela dei diritti Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti Capo I Disposizioni generali Art. 2907. Attività giurisdizionale. Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. [La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse [...]