COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 23, sentenza n. 875 depositata il 5 marzo 2024 – La consulenza tecnica d’ufficio è «un mezzo ausiliario ed integrativo di conoscenza e valutazione del giudice di merito» al quale spetta «stabilire se essa sia necessaria ovvero opportuna al fine del decidere», fermo restando l’onere probatorio delle parti. Tale facoltà non consentono al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti

La consulenza tecnica d'ufficio è «un mezzo ausiliario ed integrativo di conoscenza e valutazione del giudice di merito» al quale spetta «stabilire se essa sia necessaria ovvero opportuna al fine del decidere», fermo restando l'onere probatorio delle parti. Tale facoltà non consentono al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione n. 2, sentenza n. 236 depositata il 4 marzo 2024 – Nel caso in cui nel territorio comunale venga istituita la raccolta puntuale dei rifiuti sorge un rapporto di natura privatistica tra il privato e il Comune la devoluzione del relativo contenzioso al giudice ordinario e non al giudice tributario

Nel caso in cui nel territorio comunale venga istituita la raccolta puntuale dei rifiuti sorge un rapporto di natura privatistica tra il privato e il Comune la devoluzione del relativo contenzioso al giudice ordinario e non al giudice tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 3, sentenza n. 163 depositata il 4 marzo 2024 – Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese

Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 73 depositata il 28 febbraio 2024 – In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta a configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio pena la nullità assoluta del giudizio stesso

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta a configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio pena la nullità assoluta del giudizio stesso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 631 depositata il 26 febbraio 2024 – Al fine di fruire del contributo perequativo “a fondo perduto” a sostegno degli operatori economici colpiti dagli effetti della pandemia, il Decreto Sostegni-bis (art.1. D.L. 73/2021) prevede il rispetto di alcuni requisiti. Tra i principali vi è, in primo luogo, l’esistenza di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, in secondo luogo, la dimostrazione di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019

Al fine di fruire del contributo perequativo “a fondo perduto” a sostegno degli operatori economici colpiti dagli effetti della pandemia, il Decreto Sostegni-bis (art.1. D.L. 73/2021) prevede il rispetto di alcuni requisiti. Tra i principali vi è, in primo luogo, l’esistenza di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, in secondo luogo, la dimostrazione di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 143 depositata il 22 febbraio 2024 – L’inesistenza di un credito di imposta portato in compensazione non può esser desunta unicamente dalla sua mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione. Posto infatti che l’inesistenza del credito deve esser agevolmente rilevabile, la mancata indicazione nel quadro RU rende, al più, il credito “non spettante”, con la conseguente inapplicabilità del maggior termine di otto anni previsto dall’ art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 , per l’emissione del relativo atto di recupero

L'inesistenza di un credito di imposta portato in compensazione non può esser desunta unicamente dalla sua mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione. Posto infatti che l'inesistenza del credito deve esser agevolmente rilevabile, la mancata indicazione nel quadro RU rende, al più, il credito "non spettante", con la conseguente inapplicabilità del maggior termine di otto anni previsto dall' art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 , per l'emissione del relativo atto di recupero

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 61 depositata il 22 febbraio 2024 – Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, quest’ultima deve essere finalizzata alla creazione di un prodotto o un servizio, intesi come risultato finale dell’intero processo produttivo, avente caratteristiche di assoluta novità rispetto al passato e in grado di  premiare la creatività del sistema imprenditoriale

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, quest’ultima deve essere finalizzata alla creazione di un prodotto o un servizio, intesi come risultato finale dell’intero processo produttivo, avente caratteristiche di assoluta novità rispetto al passato e in grado di  premiare la creatività del sistema imprenditoriale

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