Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 11, sentenza n. 6331 depositata il 9 novembre 2023 – In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall’art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. Peraltro secondo i giudici romani che è irrilevante che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi
In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall'art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. Peraltro secondo i giudici romani che è irrilevante che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi