COMMISSIONI TRIBUTARIE

– Ai fini IRAP, il carattere “occasionale” della prestazione svolta dagli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) senza vincolo di subordinazione è dimostrata dal livello di reddito, che deve essere inferiore alla soglia fissata a 5.000€

Ai fini IRAP, il carattere “occasionale” della prestazione svolta dagli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) senza vincolo di subordinazione è dimostrata dal livello di reddito, che deve essere inferiore alla soglia fissata a 5.000€

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 19, sentenza n. 15300 depositata il 7 novembre 2023 – L’atto impositivo in materia di IMU deve fornire prova della legittimazione a esercitare il potere di accertamento e di riscossione delle imposte locali da parte della società concessionaria della gestione dei tributi

L’atto impositivo in materia di IMU deve fornire prova della legittimazione a esercitare il potere di accertamento e di riscossione delle imposte locali da parte della società concessionaria della gestione dei tributi

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 3, sentenza n. 8959 depositata il 6 novembre 2023 – Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 889 depositata il 27 ottobre 2023 – In tema di prestazioni mediche rientranti nel campo della chirurgia estetica, l’onere di provare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente il consenso all’utilizzo della documentazione medica al fine di dimostrare la spettanza dell’esenzione

In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione n. 2, sentenza n. 316 depositata il 25 ottobre 2023 – L’articolo 8 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), prevede che il debitore accollato continua a rispondere in solido con il soggetto accollante del debito d’imposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non potendosi verificare in nessun caso la liberazione convenzionale del debitore originario

L’articolo 8 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), prevede che il debitore accollato continua a rispondere in solido con il soggetto accollante del debito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non potendosi verificare in nessun caso la liberazione convenzionale del debitore originario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 13, sentenza n. 5782 depositata il 20 ottobre 2023 – L’esenzione IMU opererebbe per i beni di proprietà dell’IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro, occorre, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – ed un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali

L'esenzione IMU opererebbe per i beni di proprietà dell'IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro, occorre, ai fini dell'integrazione dell'esenzione, un requisito oggettivo, - rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, - ed un requisito soggettivo, - costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 247 depositata il 18 ottobre 2023 – Per i tributi armonizzati l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, a condizione che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia potuto opporre

Per i tributi armonizzati l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, a condizione che il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia potuto opporre

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 638 depositata il 9 ottobre 2023 – Negli appalti endoaziendali la differenza tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera – quest’ultima indeducibile ai fini IRAP ex artt. 5 e 11 D. Lgs. 446/1197 – non risiede nell’utilizzo dei capitali, delle macchine e delle attrezzature forniti dall’appaltante, bensì nell’eterodirezione dei dipendenti, che l’appaltatore non soltanto organizza, ma dirige in modo libero e indipendente

Negli appalti endoaziendali la differenza tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera – quest’ultima indeducibile ai fini IRAP ex artt. 5 e 11 D. Lgs. 446/1197 - non risiede nell’utilizzo dei capitali, delle macchine e delle attrezzature forniti dall’appaltante, bensì nell’eterodirezione dei dipendenti, che l’appaltatore non soltanto organizza, ma dirige in modo libero e indipendente

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