COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 23, sentenza n. 6183 depositata il 10 maggio 2023 – Non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento Imu le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta

Non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento Imu le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 30, sentenza n. 6168 depositata il 4 maggio 2023 – E’ valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità

E’ valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 425 depositata il 4 maggio 2023 – Il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia

Il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 4, sentenza n. 414 depositata il 2 maggio 2023 – La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza, intesa in senso qualitativo, come correlazione tra costi ed attività imprenditoriale nel suo complesso

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza, intesa in senso qualitativo, come correlazione tra costi ed attività imprenditoriale nel suo complesso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 2, sentenza n. 2577 depositata il 2 maggio 2023 – Nella libera determinazione convenzionale del canone di locazione per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola (cd. clausola a scaletta) in cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto. Inoltre, deve escludersi la necessità di dimostrare, con rilievo condizionante, il collegamento del previsto aumento nel tempo del canone a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale. Ciò ad eccezione che la clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all’art. 32, l. 1978, n. 392/1978 in materia di aggiornamento del canone in relazione alle variazioni del potere d’acquisto della moneta

Nella libera determinazione convenzionale del canone di locazione per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola (cd. clausola a scaletta) in cui venga pattuita l’iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto. Inoltre, deve escludersi la necessità di dimostrare, con rilievo condizionante, il collegamento del previsto aumento nel tempo del canone a elementi oggettivi e predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale. Ciò ad eccezione che la clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all'art. 32, l. 1978, n. 392/1978 in materia di aggiornamento del canone in relazione alle variazioni del potere d'acquisto della moneta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione 10, sentenza n. 538 depositata il 1° maggio 2023 – Incombe sull’istituto di credito l’onere di conservare le autocertificazioni prodotte dai suoi clienti attestanti il possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali relative ai mutui sottoscritti in relazione all’acquisto della “prima casa”

Incombe sull’istituto di credito l'onere di conservare le autocertificazioni prodotte dai suoi clienti attestanti il possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali relative ai mutui sottoscritti in relazione all'acquisto della “prima casa”

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 4, sentenza n. 1235 depositata il 26 aprile 2023 – A pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario. In tema di fondo patrimoniale grava sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’onere di provare l’estraneità del debito stesso alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore al riguardo

A pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario. In tema di fondo patrimoniale grava sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l'onere di provare l'estraneità del debito stesso alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore al riguardo

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 7, sentenza n. 5336 depositata il 26 aprile 2023 – Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Per le sopra citate la norma introduce una disciplina fiscale agevolata conseguente alla dimostrazione di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, o che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Per le sopra citate la norma introduce una disciplina fiscale agevolata conseguente alla dimostrazione di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare, o che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

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