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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2019, n. 832 – Esposizione all’amianto – Con la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio

la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con L. n. 438/1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 655 – Illegittimità del rapporto di lavoro a termine – Ripetizione della somma versata dal datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 655 Illegittimità del rapporto di lavoro a termine - Ripetizione della somma versata dal datore di lavoro - Esigibilità della somma lorda - Somme dalla stessa versate all'erario quale sostituto d'imposta - Obbligo del soggetto che ha effettuato il versamento a presentare istanza di rimborso - [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 610 – Restituzione delle somme versate in parziale adempimento di crediti contributivi iscritti a ruolo a carico del de cuius – Il soggetto passivamente legittimato rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo è solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta

rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione;

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. 32883 – Esposizione ad amianto – Con la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva si fa valere il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso

con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32887 – Prescrizione decennale e validità della notificazione del precetto agli eredi ad interrompere la prescrizione per i crediti – Qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile il ricorso

«ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32885 – In tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi la previsione di cui all’art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta

in tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all'art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 - stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004 dall'ente creditore - si pone in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola della decadenza, consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta

INPS – Messaggio 21 dicembre 2018, n. 4823 – Decreto interministeriale 12 settembre 2017. Sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Conclusione procedura di attribuzione beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2018

INPS - Messaggio 21 dicembre 2018, n. 4823 Decreto interministeriale 12 settembre 2017. Sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Conclusione procedura di attribuzione beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2018 Con la circolare n. 91 del 3 agosto 2018 sono state illustrate le modalità [...]

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