CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1384 – Il verbale ispettivo del solo Ispettorato del lavoro è privo di efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo, siccome atto posto in essere da un soggetto (Ispettorato del lavoro) diverso dall’Ente impositore – Difetto di specificità
secondo la quale il citato comma 10 pone come premessa per la riduzione delle sanzioni civili, in caso di ritardato o omesso pagamento dei contributi «derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza», l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, condizioni queste che non risultano adempiute dalla parte ricorrente