CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13070 depositata il 23 giugno 2016 – La “stabilità d’impiego”, che, ai sensi dell’art. 40, n. 2 r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827, esclude dall’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione i dipendenti di aziende private, sussiste, dovendosi essa interpretare in senso pubblicistico, quando ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13070 depositata il 23 giugno 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - INPS - CONTRIBUZIONE - DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - OBBLIGO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'A.B. s.p.a. S.B. AG con sede in Bressanone (d'ora in poi solo Azienda) ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Bolzano contro la [...]