CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12909 depositata il 22 giugno 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INAIL – ATTIVITA’ DI SEGAGIONE DI BLOCCHI DI MARMO E DI LAVORAZIONE DELLE LASTRE – LAVORAZIONI DISTINTE – TARIFFA
FATTO
Con sentenza depositata il 26.11.2010, la Corte d’appello di Genova, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava non dovute le somme pretese dall’INAIL per differenze sui premi dovuti da F. s.p.a. nel periodo 2000-2001.
La Corte, per quel che qui rileva, riteneva che l’attività di segagione di blocchi di marmo e quella di lavorazione delle lastre costituissero lavorazioni distinte e, autonome, ciascuna delle quali assoggettabile a diversa tariffa ex art. 6, d.m. 12.12.2000, recante modalità di applicazione delle tariffe INAIL, e rigettava la prospettazione dell’Istituto volta all’opposto a considerarle unitarie e assoggettabili ad un’unica tariffa, ex art. 4, d.m. 12.12.2000, cit.
Contro questa pronuncia ricorre l’INAIL, affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria.
Resiste F. s.p.a. con controricorso. Equitalia Cerit s.p.a., società concessionaria dei servizi di riscossione, è rimasta intimata.
DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 6, d.m. 12.12.2000, recante modalità di applicazione delle tariffe INAIL, in relazione agli artt. 1, 40 e 41, T.U. n. 1124/1965, nonché insufficienza di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attività di segagione di blocchi di marmo e quella di lavorazione delle lastre costituissero distinte ed autonome lavorazioni, ciascuna delle quali assoggettabile a diversa tariffa, e non invece una lavorazione unitaria da assoggettarsi ad un’unica tariffa.
Il motivo è fondato.
Giova premettere che, secondo quanto recentemente ribadito da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 25020 del 2014), l’art. 40, comma 1°, T.U. n. 1124/1965, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL.
In attuazione di tale norma, le tariffe sono state approvate, per quanto qui rileva, con d.m. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (c.d. M.A.T.), i cui cardini fondamentali, per quanto qui rileva, possono così riassumersi: a) “le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci” (art. 1, comma 2, d.m. 12.12.2000, cit.); b) “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi” (art. 4, d.m. cit.); c) “le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro” (art. 5, comma 1, d.m. cit.); d) “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale”, dovendosi piuttosto far riferimento “alla voce prevista per quest’ultima” (art. 5, comma 3, d.m. cit.); e) “se un datore di lavoro esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa […]” (art. 6, comma 1, d.m. cit.).
Ciò posto, la questione che si pone al Collegio concerne le modalità di inquadramento di imprese che, come la controricorrente, esercitino tanto l’attività di segagione di blocchi di marmo quanto quella di successiva lavorazione in laboratorio delle lastre ricavate dai blocchi: secondo l’Istituto ricorrente, infatti, detta attività andrebbe unitariamente ricondotta sotto la voce di tariffa n. 7261 (che individua lavorazioni aventi come oggetto la “Produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava”), mentre ad avviso della sentenza impugnata, in considerazione del fatto che trattasi di lavorazioni svolte in locali diversi e con personale adibito a ciascuna di esse in via esclusiva, ciascuna lavorazione andrebbe inquadrata nella corrispondente voce di tariffa e dunque l’attività di laboratorio andrebbe inquadrata nella voce di tariffa n. 7262 (che individua appunto lavorazioni aventi ad oggetto “Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati”).
Ora, sebbene la previsione di due distinte voci di tariffa per la “Produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava” e la “Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati” possa indurre l’interprete a ritenere che il caso di specie ricada nell’orbita dell’art. 6, d.m. 12.12.2000, per modo che dovrebbe applicarsi per ciascuna lavorazione la corrispondente voce dì tariffa, non può non rilevarsi che la lavorazione descritta nella voce di tariffa n. 7261 è tale da includere nella sua orbita anche quella descritta nella voce di tariffa n. 7262: posto che la locuzione “manufatti” ricorre anche nella voce n. 7261, è evidente che il regolamento ministeriale ha voluto considerare in quest’ultima anche le attività di trasformazione che, dal semilavorato consistente in lastre et similia, pervengano alla realizzazione di un prodotto finito, indipendentemente dal modo in cui dette attività sono concretamente poste in essere. E se così è, manca in radice la possibilità di configurare due distinte lavorazioni rispetto alle imprese che, come l’odierna controricorrente, esercitino la “produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava”, perché l’attività di trasformazione del semilavorato concorre, ex art. 4, d.m. 12.12.2000, a determinare “il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto […] descritto” nella lavorazione di cui alla voce n. 7261.
Detto altrimenti, poiché nella voce di tariffa n. 7261 le diverse operazioni in cui è possibile scomporre concettualmente la lavorazione sono ordinate finalisticamente al risultato finale della lavorazione stessa, costituito dalla “produzione del manufatto”, non è possibile estrapolare dal complessivo contesto i suoi singoli cicli, prescindendo dalla lavorazione principale alla quale essi sono finalizzati (arg. ex Cass. n. 1277 del 2000). Né rileva in contrario l’art. 5, d.m. 12.12.2000, secondo il quale, come già ricordato, “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale”: l’art. 5 cit. disciplina infatti il caso, speculare al presente, in cui sia possibile individuare come “lavorazione principale” la costruzione di singole parti componenti di un prodotto finito e si tratti di lavorazioni non espressamente previste in tariffa (così Cass. n. 14674/2000), e non può trovare applicazione ai caso di specie, in cui non vi sono particolari componenti concepibili come “lavorazione principale” per essere stata la lavorazione configurata dalla voce di tariffa come ciclo unitario che include il prodotto finito.
Così ricostruita la portata precettiva della voce di tariffa n. 7261, può senz’altro convenirsi con l’Istituto ricorrente nel rilievo secondo cui la suddivisione tra le voci nn. 7261 e 7262 trova la sua genesi nella necessità di distinguere tra le attività industriali di serie, svolte con impiego prevalente di mezzi meccanici, e quelle svolte con prevalente carattere artigianale o intendimento artistico: risulta infatti dalle Istruzione Tecniche per l’applicazione della Tariffa INAIL (le cui indicazioni, pur ponendosi su un piano differente da quello propriamente normativo, rilevano ai fini dell’interpretazione del regolamento recante le modalità di applicazione della tariffa: v. in tal senso Cass. nn. 22724 del 2013 e 10207 del 2000) che le due voci sono state separate attraverso una dizione che tiene conto del ciclo tecnologico, il quale, se viene svolto a partire da blocchi di cava, rientra nella previsione della voce n. 7261, mentre, se procede a partire da lastre o altri semilavorati, ricade nell’ambito della voce n. 7262. Con la conseguenza che, comprendendo l’attività di cui alla voce n. 7261 anche quella della voce n. 7262, qualora un’azienda effettui la segagione e la successiva lavorazione di blocchi di cava andrà classificata alla sola voce n. 7261, ancorché le diverse fasi operative vengano attuate in reparti distinti.
Mette conto, da ultimo, chiarire che la soluzione prospettata non impinge contro il principio secondo cui la disciplina legale del rapporto assicurativo INAIL è ispirata alla necessaria corrispondenza tra l’entità del premio pagato dal datore di lavoro e l’esposizione del lavoratore allo specifico rischio proprio della lavorazione effettuata, giacché su codesto rapporto esercita notevole influenza il principio di mutualità tra le imprese assicuranti, nell’ottica di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’Istituto assicuratore (cfr., per tutte, Cass. S.U. 7853 del 2001), e ciò può legittimamente indurre il regolamento a classificare diversamente lavorazioni analoghe a seconda che s’inseriscano o meno in un ciclo produttivo più ampio, ferma restando, nel primo caso, la necessità di calcolare il tasso previsto per il ciclo lavorativo complessivamente considerato in modo da tener conto dell’eventuale minore rischiosità delle specifiche lavorazioni che ne fanno parte.
Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 dicembre 2020, n. 27550 - In tema di classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL ove un'impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5245 - Nel caso di variazione della lavorazione denunciata dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1, che, fermo l'inquadramento, comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12335 - In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell'applicabilità dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 l'omessa comunicazione dei mutamenti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20962 del 1° luglio 2022 - Nel riparto ed il contenuto dell'onere della prova in materia di inerenza spetta al contribuente l'onere della prova "originario", che quindi si articola ancora prima dell'esigenza di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20540 depositata il 17 luglio 2023 - La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione,…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 33568 depositata il 15 novembre 2022 - Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…