CORTE COSTITUZIONALE

Jobs act: la tutela reintegratoria si applica ai casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge anche se non “espressamente” – CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato del 22 febbraio 2024

CORTE COSTITUZIONALE - Comunicato del 22 febbraio 2024 Jobs act: la tutela reintegratoria si applica ai casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge anche se non “espressamente” La Corte costituzionale (sentenza n. 22 del 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola [...]

Corte costituzionale sentenza n. 22 depositata il 22 febbraio 2024 – Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente». Per cui il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente»

Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente». Per cui il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente»

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 21 depositata il 20 febbraio 2024 – Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 21 depositata il 20 febbraio 2024 Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all’attività di impresa - Parziale deducibilità, nei limiti del venti per cento, ai fini dell’imposta sui redditi delle società e totale indeducibilità ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive - Denunciata violazione dei [...]

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 7 depositata il 22 gennaio 2024 – Legittimità costituzionale delle norme sull’applicabilità e l’importo degli indennizzi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi, contenute nel Dlgs 23/2015 , attuativo della legge delega 183 2014 , il cd Jobs Act. Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo della violazione dei criteri di delega, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183e all’art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30

Legittimità costituzionale delle norme sull'applicabilità e l'importo degli indennizzi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi, contenute nel Dlgs 23/2015 , attuativo della legge delega 183 2014 , il cd Jobs Act. Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo della violazione dei criteri di delega, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183e all’art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 4 dell’ 11 gennaio 2024 – Illegittimità costituzionale delle leggi o atti aventi forza di legge quando la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost.

Illegittimità costituzionale delle leggi o atti aventi forza di legge quando la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost.

Il principio di non retroattività della legge trova applicazione anche in campo civile e non solo penale – Corte Costituzionale sentenza n. 4 del 2024

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 depositata l' 11 gennaio 2024 - intervenuta ad esaminare la legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici a fronte di un orientamento [...]

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 209 depositata il 24 novembre 2023 – Il principio di legalità «caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi», che trova fondamento nell’art. 97 della Costituzione, e va letto non solo in senso formale, come attribuzione legislativa del potere, ma anche in senso sostanziale, «come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio»

Il principio di legalità «caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi», che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione, e va letto non solo in senso formale, come attribuzione legislativa del potere, ma anche in senso sostanziale, «come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio»

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