Dichiarazione fiscali

Proroga al 20 luglio dei versamenti per i in scadenza al 30 giugno per i contribuenti soggetti ad ISA e forfettari

Con l'ormai consueto comunicato stampa il Ministero delle Finanze annuncia l'emanazione di un provvedimento normativo che prorogherà  per i soggetti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023: entro il 20 luglio 2023, senza [...]

Modello 730: compilazione, novità e scadenze

Il modello 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso  dell'anno 2022 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi: lavoro dipendente e assimilati (per esempio contratti di lavoro a progetto); dei terreni e dei fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo dove non è richiesta la partita Iva (come prestazioni di lavoro autonomo non esercitate [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest’ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

IRAP 2023: novità e modalità di compilazione del quadro IS

La principale novità, introdotta dalla legge di bilancio 2022, è l'esclusione dall'IRAP degli imprenditori esercenti le attività in forma individuale e i professionisti, purché non associati. La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 al comma 8 dell'articolo 1 ha statuito che “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e [...]

LIPE 2023 (Liquidazioni periodiche IVA): compilazione, istruzioni, scadenze, novità, sanzioni e ravvedimento operoso

Ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto legge n. 78 del 2010 i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati all'invio telematico del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta   L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8383 del 23 marzo 2023 – In caso di sequestro preventivo – ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – della totalità delle partecipazioni di una società e dell’intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l’impresa solo dal giorno dell’esecuzione della misura, ai fini dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione all’anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l’anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l’imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d’esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali

In caso di sequestro preventivo - ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - della totalità delle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l'impresa solo dal giorno dell'esecuzione della misura, ai fini dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione all'anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l'anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l'imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d'esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali

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