Dichiarazione fiscali

Obblighi di comunicazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori – Risposta 23 luglio 2019, n. 299 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 luglio 2019, n. 299 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Obblighi di comunicazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: Quesito [ALFA] (di seguito istante) fa presente [...]

Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Risoluzione 22 luglio 2019, n. 69/E dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 22 luglio 2019, n. 69/E Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario - Art.12, comma 1, lett. c), del Tuir e Art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 Quesito L’istante è un lavoratore dipendente coniugato con [...]

Contributi previdenziali del de cuius – Versamento effettuato dagli eredi chiarimenti sulla eventuale deducibilità – Risposta 18 luglio 2019, n. 267 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 luglio 2019, n. 267 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Contributi previdenziali del de cuius - Versamento effettuato dagli eredi - Deducibilità - Chiarimenti Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito L’istante fa presente che suo padre, ............. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2019, n. 19003 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2019, n. 19002 – Dichiarazione integrativa a favore – Entro i termini stabiliti dall’art. 43, DPR n. 600/1973

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 luglio 2019, n. 19002 Tributi - Dichiarazione dei redditi - Correzione di errori - Dichiarazione integrativa a favore - Entro i termini stabiliti dall'art. 43, DPR n. 600/1973 - Istanza di rimborso ex art. 38, del d.P.R. n. 602/1973 - Opzioni concorrenti Fatti di causa 1. S.G.A.I. Srl in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 luglio 2019, n. 17956 – Il contribuente, che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti, può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell’Amministrazione l’erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l’emendabilità della stessa, solo ove non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, mentre, qualora abbia adempiuto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l’atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti

il contribuente, che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti, può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell'Amministrazione l'erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l'emendabilità della stessa, solo ove non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, mentre, qualora abbia adempiuto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l'atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti

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