Dichiarazione fiscali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2019, n. 19003 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2019, n. 19002 – Dichiarazione integrativa a favore – Entro i termini stabiliti dall’art. 43, DPR n. 600/1973

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 luglio 2019, n. 19002 Tributi - Dichiarazione dei redditi - Correzione di errori - Dichiarazione integrativa a favore - Entro i termini stabiliti dall'art. 43, DPR n. 600/1973 - Istanza di rimborso ex art. 38, del d.P.R. n. 602/1973 - Opzioni concorrenti Fatti di causa 1. S.G.A.I. Srl in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 luglio 2019, n. 17956 – Il contribuente, che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti, può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell’Amministrazione l’erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l’emendabilità della stessa, solo ove non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, mentre, qualora abbia adempiuto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l’atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti

il contribuente, che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti, può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell'Amministrazione l'erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l'emendabilità della stessa, solo ove non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, mentre, qualora abbia adempiuto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l'atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti

Regime speciale per lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero – Risposta 28 giugno 2019, n. 217 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 28 giugno 2019, n. 217 Regime speciale per lavoratori impatriati - Periodo minimo di residenza all’estero - Articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Quesito "ALFA" chiede un parere in merito alla possibilità [...]

Regime speciale per lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero senza iscrizione all’AIRE – Risposta 28 giugno 2019, n. 216 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 28 giugno 2019, n. 216 Regime speciale per lavoratori impatriati - Periodo minimo di residenza all’estero senza iscrizione all’AIRE - Articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Quesito "ALFA" chiede un parere in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2019, n. 17538 – Per i contratti di appalto con durata ultrannuale la valutazione delle giacenze deve essere effettuata con il criterio della percentuale di completamento che determina la suddivisione dell’utile totale che scaturisce dall’operazione nei vari esercizi di svolgimento della stessa ed in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, salvo che ritenga ancora non sufficientemente determinati i costi e/o ricavi

Per i contratti di appalto con durata ultrannuale la valutazione delle giacenze deve essere effettuata con il criterio della percentuale di completamento che determina la suddivisione dell'utile totale che scaturisce dall'operazione nei vari esercizi di svolgimento della stessa ed in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, salvo che ritenga ancora non sufficientemente determinati i costi e/o ricavi

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