CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1149 – Il credito d’imposta di cui all’art. 11 della l. n. 449 del 1997 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è accordato
In tema di agevolazioni tributarie, il credito d'imposta di cui all'art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77, utilizzato in compensazione dal contribuente, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale è stato concesso il beneficio oppure in quella relativa al periodo d'imposta successivo, in virtù del richiamo, operato dalla suddetta norma all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nel testo modificato dall'art. 15 della legge 17 marzo 1999, n. 144