CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 741
Dichiarazioni fiscali – Modello Unico – Omessa indicazioni di importi – Sanzioni – Notificazione
Ritenuto che
Con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Trieste, Sincrotrone Trieste Soc. cons. p.a. (poi divenuta Elettra Sincrotrone Trieste) impugnava l’atto di contestazione e di irrogazione sanzioni notificatole dall’Agenzia delle Entrate per la mancata indicazione nel Modello Unico relativo alle annualità 2002, 2003 e 2004 degli importi afferenti le importazioni da imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata e per la mancata comunicazione di bolle doganali per l’anno 2007.
La ricorrente lamentava come, a suo dire, non fossero state osservate le norme in tema di diritti del contribuente, avendo l’Ufficio omesso di far conoscere le ragioni giuridiche poste alla base della propria azione, nonché le circolari e le disposizioni ministeriali in materia. Spiegava poi come con legge n. 370/1999 fosse stata riconosciuta, a suo beneficio, la natura di ente istituzionale senza scopo di lucro, per cui tutte le attività, anche se effettuate con paesi a fiscalità privilegiata, non avrebbero comportato alcun obbligo fiscale a suo carico. Sarebbe, pertanto, risultata infondata ogni pretesa tributaria relativa alle sanzioni irrogate. Chiedeva, quindi, l’annullamento delle sanzioni, con vittoria dì spese.
Replicava l’Ufficio che, al fine di non incorrere in sanzioni, la contribuente avrebbe dovuto provvedere alla separata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle componenti negative dì reddito inerenti operazioni con imprese domiciliate in paese con regime fiscale privilegiato.
Con sentenza del 16 dicembre 2009 la Commissione tributaria provinciale di Trieste respingeva il ricorso, rilevando che la natura istituzionale di Sincrotrone non la esonerava dall’obbligo di compilare correttamente la dichiarazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello la contribuente che, ribadita la propria posizione di ente istituzionale operante senza fini di lucro, esonerato dagli obblighi richiesti, insisteva per l’accoglimento del ricorso. Nel costituirsi in giudizio, l’Ufficio ribadiva la propria posizione e concludeva per il rigetto del gravame.
Con sentenza del 14.2.2012, la CTR di Trieste rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:
1) come i primi giudici avevano già evidenziato, ciò che veniva contestato non era la posizione dì ente istituzionale della società Sincrotrone, bensì la semplice ed obiettiva circostanza che non era stato correttamente compilato il modello Unico;
2) alla società era stato addebitato esclusivamente di non aver indicato nel modello Unico gli importi afferenti le operazioni con imprese residenti in paese a fiscalità privilegiata e la mancata comunicazione di bolle doganali;
3) era, invece, da censurare l’atteggiamento della società, la quale aveva inizialmente negato del tutto di aver operato con paesi – quali la Svizzera e la Corea del Sud – a fiscalità privilegiata ed aveva rivisto tale atteggiamento soltanto dopo che l’Ufficio l’aveva formalmente invitata ad esibire le bolle doganali attestanti le dette operazioni.
Elettra – Sincrotone Trieste ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, co. 11, d.P.R. n. 917/1986 e 8, co. 3 bis, d.lgs. n. 471/1997 – in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. -, per aver la CTR ritenuto che anche un ente non commerciale abbia l’obbligo di indicare separatamente nella sua dichiarazione dei redditi gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata.
1.1. Il motivo è fondato.
In base all’art. 110 del d.P.R. n. 917/1986, “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da n) a r) del comma primo dell’articolo 10 In termini generali, in tema di reddito d’impresa, le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. paesi black list), quindi, sono ammesse in deduzione solo se siano separatamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi.
Nel caso in cui un ente non commerciale, come la Elettra – Sincrotrone Trieste, effettui acquisti nell’ambito della (recte, destinati alla) sua attività istituzionale (circostanza, nel caso di specie, incontestata), viene meno la necessità di indicare separatamente nel Modello Unico gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, atteso che, non essendosi al cospetto di un reddito d’impresa, in ogni caso non sarebbe possibile dedurre i relativi oneri.
Pertanto, dovendo la dichiarazione essere effettuata, ai fini della deducibilità dei relativi costi, in sede di determinazione del reddito d’impresa, in assenza di reddito, i detti costi non potrebbero comunque essere detratti, sicché non sussiste neppure l’obbligo di dichiarare gli acquisti.
In quest’ottica, non assume alcuna rilevanza la circostanza (dedotta dall’Agenzia delle Entrate a pag. 4 del controricorso) che, destinando gli acquisti per la manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del laboratorio di Trieste, la società potrebbe conseguire dei ricavi a fronte dell’utilizzo del detto laboratorio da parte dei privati. Invero, si tratterebbe di ricavi, peraltro eventuali, solo indirettamente connessi agli acquisti dagli esportatori esteri.
2. In definitiva, il ricorso merita accoglimento. La sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso della contribuente e conseguente annullamento dell’atto di contestazione notificatole in data 20.6.2007.
Le spese del doppio grado di merito vanno compensate. Quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente e, per l’effetto, annulla l’atto di contestazione notificatole in data 20.6.2007. Dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Elettra Sincrotrone Trieste, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.
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