Corte di Cassazione ordinanza n. 30039 depositata il 26 ottobre 2021
accertamento sintetico – prova
Fatti di causa.
Raffaele Esposito impugnava l’avviso di accertamento, emesso ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, mediante il quale era stato rettificato ai fini Irpef il reddito dichiarato in relazione all’anno 2007, in ragione della sussistenza di indici di maggior capacità contributiva. Il reddito veniva dichiarato con metodo sintetico in ragione dell’appurata disponibilità in capo al contribuente di un’abitazione principale della superficie di mq 100 e di spese per incrementi patrimoniali, sostenute nel periodo 2007-2011 per l’importo totale di euro 243.761,00.
La CTP di Pistoia accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo assolto l’onere della prova in punto di disponibilità di risorse finanziarie in capo al contribuente giustificative delle maggiori uscite.
La CTR respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il contribuente avesse assolto all’onere di provare di aver ricevuto un rimborso fiscale pari ed euro 125.586,67 in data 21 febbraio 2007 e che tale ammontare fosse idoneo a giustificare la spesa complessiva sostenuta, senza che occorresse la dimostrazione ulteriore della provenienza della somma rimborsata e la sua causale.
L’Agenzia ha affidato il ricorso per cassazione ad un unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso e deposita memoria
Ragioni della decisione.
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello violato le regole di riparto dell’onere probatorio rilevanti in materia di accertamento induttivo del reddito, non essendosi curato di accertare che per l’anno di imposta in contestazione il contribuente avesse fornito la rigorosa dimostrazione della provenienza effettiva di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e la durata del loro possesso.
Il motivo è fondato.
Ciò per l’assorbente rilievo che la CTR si limita a prendere semplicemente atto di una disponibilità del maggior reddito, senza chiarirne in alcun modo la provenienza.
Il Collegio ritiene di dar continuità all’indirizzo invalso nella giurisprudenza di questa Corte a tenore del quale “A norma dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione” (Cass. n. 8995 del 2014; Cass. n. 25104 del 2014). La norma esige, pertanto, qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (v. anche Cass. n. 1510 del 2017; Cass.16637 del 2020; Cass. n. 14885 del 2015; Cass. n. 22944 del 2015; Cass, n. 1332 del 2016).
Il ricorso va, pertanto, accolto. La sentenza va conseguentemente cassata e la causa rimessa per un nuovo esame alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio.
Per questi motivi
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio.