Dichiarazione fiscali

Mancata estensione degli effetti dell’opzione prevista dal comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. n.600 del 1973 alla disciplina delle detrazioni per il risparmio energetico e l’adeguamento sismico – Risposta 23 ottobre 2018, n. 46 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 ottobre 2018, n. 46 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Mancata estensione degli effetti dell’opzione prevista dal comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. n.600 del 1973 alla disciplina delle detrazioni per il risparmio energetico e l’adeguamento sismico Quesito La società istante ALFA [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2018, n. 26421 – Il beneficiario decade dalla possibilità di fruizione del credito d’imposta ove non indichi il credito nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio

rilevando il credito unicamente ai fini della compensazione con i debiti tributari (in quanto non autonomamente rimborsabile), si desume dal comma 1 della disposizione appena citata che il beneficiario decade dalla suddetta possibilità di fruizione ove non indichi il credito nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio. E trattandosi di decadenza direttamente contemplata dalla disciplina dell'istituto, non giova invocare il principio, richiamato nel ricorso, della generale emendabilità della dichiarazione fiscale, mediante presentazione di successiva dichiarazione integrativa, nella specie presentata nei quattro anni successivi alla dichiarazione che si va ad integrare, perché l'emendabilità, finanche con atti rilevanti in sede processuale, non consente di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze, così come affermato, d'altronde, dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 15063 del 2002 (conf. Cass. S.U. n. 13378 del 2016) all'atto del definitivo riconoscimento del principio anzidetto.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24434 – In tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall’art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria

In tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori od omissioni incidenti sull'obbligazione tributaria «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2018, n. 23993 – Considerata la natura giuridica della dichiarazione fiscale va riconosciuta al contribuente la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista

Considerata la natura giuridica della dichiarazione fiscale va riconosciuta al contribuente la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del  successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria».

Trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di ricerca svolta in USA ai sensi dell’art. 20 della Convenzione ra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti contro le doppie imposizioni – Risposta 04 ottobre 2018, n. 26 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 04 ottobre 2018, n. 26 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 20 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 20 - trattamento [...]

Adempimenti dichiarativi ai fini delle II.DD. da parte di un soggetto iscritto all’AIRE – Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni ratificata dalla legge 14 agosto 1982, n. 747 – Risposta 04 ottobre 2018, n. 25 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 04 ottobre 2018, n. 25 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Adempimenti dichiarativi ai fini delle II.DD. da parte di un soggetto iscritto all’AIRE - Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni ratificata dalla legge 14 agosto 1982, n. 747 [...]

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