DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 676 depositata il 12 gennaio 2023 – E’ viziata la motivazione della sentenza che,  nell’effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all’entità della sofferenza e del turbamento d’animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all’art. 1226 c.c. così da rendere impossibile il controllo dell’ “iter” logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione

E' viziata la motivazione della sentenza che,  nell'effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all'art. 1226 c.c. così da rendere impossibile il controllo dell' "iter" logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 482 depositata l’ 11 gennaio 2023 – Il rito c.d. Fornero, con conseguente applicazione, a pena di decadenza, del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica della stessa se anteriore, per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012

Il rito c.d. Fornero, con conseguente applicazione, a pena di decadenza, del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica della stessa se anteriore, per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 1, comma 62, l. n. 92/2012

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 675 depositata il 12 gennaio 2023 – In presenza di plurime relazioni peritali svolte con esiti difformi nei giudizi di merito di primo e secondo grado, intendendo uniformarsi alla seconda consulenza, non poteva limitarsi ad una adesione acritica alla stessa ma avrebbe dovuto giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per le quali riteneva preferibile aderire alla seconda consulenza e non anche alle diverse conclusioni attinte con la prima relazione peritale dal consulente di ufficio di primo grado

In presenza di plurime relazioni peritali svolte con esiti difformi nei giudizi di merito di primo e secondo grado, intendendo uniformarsi alla seconda consulenza, non poteva limitarsi ad una adesione acritica alla stessa ma avrebbe dovuto giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per le quali riteneva preferibile aderire alla seconda consulenza e non anche alle diverse conclusioni attinte con la prima relazione peritale dal consulente di ufficio di primo grado

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 410 depositata il 10 gennaio 2023 – Licenziamento collettivo per riduzione di personale con delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento da comunicare ai sensi dell’art. 4, terzo comma L. n. 223/1991

Licenziamento collettivo per riduzione di personale con delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento da comunicare ai sensi dell'art. 4, terzo comma L. n. 223/1991

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 299 depositata il 9 gennaio 2023 – Qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti

Qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37453 depositata il 21 dicembre 2022 – Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall’art. 1218 c.c.

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall’art. 1218 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 295 depositata il 9 gennaio 2023 – In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato va presa la retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall’art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall’art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007

In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato va presa la retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 297 depositata il 9 gennaio 2023 – Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

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