DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27779 – La deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito

La deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27576 – In punto di criterio causale nella responsabilità civilistica, il giudizio deve essere effettuato sulla scorta, del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica ma va verificato secondo il criterio della probabilità logica, riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto

In punto di criterio causale nella responsabilità civilistica, il giudizio deve essere effettuato sulla scorta, del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica ma va verificato secondo il criterio della probabilità logica, riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27565 – Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito

Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2021, n. 27311 – In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale

In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l'intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36896 depositata il 11 ottobre 2021 – Nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti

Nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27569 – Nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei quali sia accertata l’illegittimità (in particolare per stipulazione in frode alla legge ai sensi dell’art. 2, secondo comma, ultima parte l. 230/1962), con la loro conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, anche se soggetto alla garanzia della stabilità reale

Nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei quali sia accertata l'illegittimità (in particolare per stipulazione in frode alla legge ai sensi dell'art. 2, secondo comma, ultima parte l. 230/1962), con la loro conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, anche se soggetto alla garanzia della stabilità reale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27354 – Inammissibile, del ricorso, in quanto promiscuamente formulato senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità

Inammissibile, del ricorso, in quanto promiscuamente formulato senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27253 – Nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione il giudice civile deve procedere autonomamente all’accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile

Nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione il giudice civile deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile

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