DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2021, n. 24701 – Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del richiamato art. 360 n. 3 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, con la conseguenza che l’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi della motivazione

Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del richiamato art. 360 n. 3 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, con la conseguenza che l'esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi della motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2021, n. 24700 – L’errore che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, dovendo quindi avere carattere autonomo

L'errore che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, dovendo quindi avere carattere autonomo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24510 – Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia. In tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale “ex lege”, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote

Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia. In tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale "ex lege", non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24026 – Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente senza attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente senza attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33411 depositata il 9 settembre 2021 – Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24480 – Affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione – agli effetti di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum

Affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione - agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24479 – Omessa contribuzione sui benefits aziendali concessi gratuitamente ai dipendenti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24479 Inpgi - Omessa contribuzione - Benefits aziendali concessi gratuitamente ai dipendenti - Violazione del minimale contributivo - Verbale ispettivo Considerato in fatto 1. La Corte d'appello di Roma , in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non dovute le somme richieste dall'Inpgi a [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24478 – In tema di contratto di agenzia, l’art. 1750, comma quarto, cod. civ., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma quarto, cod. civ., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto

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