DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17351 depositata il 24 giugno 2024 – Il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l’apposizione della formula “Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012”, prevista dall’allegato 8 delle specifiche tecniche del p.c.t. del 16 aprile 2014 per le sole notificazioni e non anche per le comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso

Il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l’apposizione della formula “Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012”, prevista dall’allegato 8 delle specifiche tecniche del p.c.t. del 16 aprile 2014 per le sole notificazioni e non anche per le comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17665 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, nell’ottemperare all’ordine di reintegrazione, non ha l’obbligo di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’invito per la ripresa del servizio e può viceversa indicare anche una data anteriore, salvo che l’effetto risolutorio di diritto opera dallo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva, rimanendo la retribuzione dovuta sino a tale termine

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, nell'ottemperare all'ordine di reintegrazione, non ha l'obbligo di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito per la ripresa del servizio e può viceversa indicare anche una data anteriore, salvo che l’effetto risolutorio di diritto opera dallo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva, rimanendo la retribuzione dovuta sino a tale termine

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17416 depositata il 25 giugno 2024 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17353 depositata il 24 giugno 2024 – Non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto norma censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece addove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

Non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto norma censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece addove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17739 depositata il 27 giugno 2024 – Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17470 depositata il 25 giugno 2024 – Quando il licenziamento ed il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro abbiano preceduto il trasferimento di (ramo d’) azienda, se è vero che la domanda di reintegrazione va proposta nei confronti della cessionaria, è altresì vero che occorre pregiudizialmente proporre (anche con lo stesso ricorso) la domanda di annullamento del licenziamento, di cui la reintegrazione è solo una delle possibili conseguenze (a seconda del regime applicabile) ai sensi dell’art. 18 L. n. 300/1970

Quando il licenziamento ed il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro abbiano preceduto il trasferimento di (ramo d’) azienda, se è vero che la domanda di reintegrazione va proposta nei confronti della cessionaria, è altresì vero che occorre pregiudizialmente proporre (anche con lo stesso ricorso) la domanda di annullamento del licenziamento, di cui la reintegrazione è solo una delle possibili conseguenze (a seconda del regime applicabile) ai sensi dell’art. 18 L. n. 300/1970

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 17587 depositata il 26 giugno 2024 – I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o “cartolare”, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18/2020, devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi

I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18/2020, devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 17586 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di dequalificazione professionale, ove il lavoratore richieda l’accertamento della illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione di quelle in precedenza svolte, costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, l’interesse ad ottenere la pronunzia permane anche dopo l’estinzione del rapporto di lavoro, incidendo quest’ultimo evento soltanto sull’eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nelle mansioni svolte in precedenza, ma non sul diritto all’accertamento che tale obbligo sussisteva fino alla cessazione del rapporto

In tema di dequalificazione professionale, ove il lavoratore richieda l'accertamento della illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione di quelle in precedenza svolte, costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, l'interesse ad ottenere la pronunzia permane anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, incidendo quest'ultimo evento soltanto sull'eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nelle mansioni svolte in precedenza, ma non sul diritto all'accertamento che tale obbligo sussisteva fino alla cessazione del rapporto

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