DIRITTO PROCESSUALE

Corte di Cassazione sentenza n. 20284 depositata il 14 luglio 2023 – Il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali deriva al datore di lavoro direttamente dalla legge (articolo 3 della n. 604 del 1966) e non necessita, per il suo legittimo esercizio, di una dettagliata previsione, nel contratto collettivo o nel regolamento disciplinare predisposto dal datore di lavoro, di ogni possibile ipotesi di comportamento integrante il suddetto requisito, spettando al giudice di verificare, ove si contesti la legittimità del recesso, se gli episodi addebitati integrino l’indicata fattispecie legale

Il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali deriva al datore di lavoro direttamente dalla legge (articolo 3 della n. 604 del 1966) e non necessita, per il suo legittimo esercizio, di una dettagliata previsione, nel contratto collettivo o nel regolamento disciplinare predisposto dal datore di lavoro, di ogni possibile ipotesi di comportamento integrante il suddetto requisito, spettando al giudice di verificare, ove si contesti la legittimità del recesso, se gli episodi addebitati integrino l'indicata fattispecie legale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23278 depositata il 31 luglio 2023 – L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito – ai fini dell’individuazione della giusta causa di licenziamento – non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale

L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini dell’individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22752 depositata il 27 luglio 2023 – L’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel settore del pubblico impiego privatizzato, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da un’Amministrazione ad un’altra, è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. cod. civ., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali

L'espressione di carattere atecnico "passaggio diretto", contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel settore del pubblico impiego privatizzato, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da un'Amministrazione ad un'altra, è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. cod. civ., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22232 depositata il 25 luglio 2023 – Il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti

Il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22057 depositata il 24 luglio 2023 – Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 22155 depositata il 24 luglio 2023 – In tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell’inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell’intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito

In tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 6797 depositata l’ 11 luglio 2023 – La modifica del contratto di appalto che comporta la riorganizzazione del servizio giustifica il ricorso al subappalto anche se non indicato in sede di gara, poiché lo ius variandi comporta la modifica delle modalità di esecuzione della prestazione con il sorgere di nuove esigenze, quali quella di far ricorso al subappalto

La modifica del contratto di appalto che comporta la riorganizzazione del servizio giustifica il ricorso al subappalto anche se non indicato in sede di gara, poiché lo ius variandi comporta la modifica delle modalità di esecuzione della prestazione con il sorgere di nuove esigenze, quali quella di far ricorso al subappalto

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 21766 depositata il 20 luglio 2023 – Il giudizio di rinvio, quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cpc, è un processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la proposizione di nuove domande, tendendo il giudizio in questione ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nei limiti rigorosamente segnati dalla sentenza di cassazione, intangibile da parte del giudice di rinvio, le prove raccolte nella pregressa fase di merito continuano ad esplicare tutta la loro efficacia giuridica e possono legittimamente essere usate dal magistrato in relazione agli accertamenti da eseguire per il giudizio di rinvio

Il giudizio di rinvio, quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cpc, è un processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la proposizione di nuove domande, tendendo il giudizio in questione ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nei limiti rigorosamente segnati dalla sentenza di cassazione, intangibile da parte del giudice di rinvio, le prove raccolte nella pregressa fase di merito continuano ad esplicare tutta la loro efficacia giuridica e possono legittimamente essere usate dal magistrato in relazione agli accertamenti da eseguire per il giudizio di rinvio.

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