CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23839 depositata il 4 agosto 2023 – L’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità (oltre che per vizi di motivazione nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. In virtù del principio di autonomia negoziale stabilito dall’art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto dell’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori
L’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità (oltre che per vizi di motivazione nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. In virtù del principio di autonomia negoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori