CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18997
Agenzia per il lavoro – Somministrazione del personale – Credito verso la società utilizzatrice – Accertamento degli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali e premi assicurativi – Regolamento di competenza – Art. 444 c.p.c., co.3 – Interpretazione
Rilevato che
1. con ricorso al Tribunale di Trento, la A. Spa AGENZIA PER IL LAVORO deduceva: – di avere somministrato alla C.S. SOC. COOP. A R.L. (d’ora in avanti C.S.), nell’arco temporale compreso dal 2018 al 2019, un elevato numero di lavoratori; – che la Procura della Repubblica di Napoli aveva disposto un sequestro preventivo nei suoi confronti nell’ambito di una indagine avviata nei riguardi del “Gruppo A.”; – che aveva nominato un nuovo amministratore ed era stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Napoli ad operare; – che aveva presentato, il 24.4.2019, una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale che il Tribunale di Napoli, con provvedimento dell’1.4.2020, aveva dichiarato aperto; – di essere creditrice, in ragione delle prestazioni erogate consistenti nella somministrazione del personale, nei riguardi della C.S. della somma di € 2.012.487,23; – che il credito si fondava sui contratti di somministrazione e le relative fatture. La società chiedeva al Tribunale civile di Trento che pronunciasse ingiunzione di pagamento per la somma di € 2.012.487,23, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, invocando l’art. 32 del contratto di somministrazione con cui di stabiliva, per ogni controversia, il foro competente di Trento.
2. Il Tribunale di Trento adottava decreto ingiuntivo e la C.S. proponeva opposizione, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da Giudice funzionalmente e territorialmente incompetente (proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di rimborso dei contributi e dei premi assicurativi e formulando la richiesta di chiamata in causa dell’INPS e dell’INAIL ai fini dell’accertamento dell’ammontare dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi direttamente dovuti a detti enti) posto che il credito vantato atteneva al rapporto trilatero (agenzia di somministrazione-lavoratori-società utilizzatrice) di cui agli artt. 30 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2015 (vieppiù ove, come nel caso di specie, la C.S. chiedeva l’accertamento della violazione da parte dell’agenzia di somministrazione dell’obbligo di versare i contributi previdenziali all’INPS e i premi assicurativi all’INAIL così come previsto dall’art.37 del d.lgs. n. 81 del 2015 e, conseguentemente, l’esistenza dell’obbligo dell’utilizzatore di pagamento diretto agli Enti previdenziali); veniva disposta la chiamata in causa dei due enti previdenziali (che si costituivano dando atto del mancato versamento dei contributi e premi assicurativi) e l’originario ricorrente in sede monitoria-convenuto sostanziale A. Spa si costituiva.
3. Il Tribunale, con ordinanza 8.9.2021, dichiarava l’incompetenza funzionale e territoriale in favore del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro (rigettando, altresì, l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e revocando il decreto ingiuntivo opposto) e disponeva che il giudizio fosse riassunto avanti al giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza.
4. in specie, il Tribunale – richiamata la natura solidale (ex art. 35 d.lgs. n. 81 del 2015) dell’obbligazione retributiva e contributiva tra Agenzia di somministrazione e società utilizzatrice – ha precisato che la proposta di concordato preventivo formulata avanti al Tribunale di Napoli prevede una ipotesi transattiva con INPS ed INAIL avente ad oggetto il pagamento parziale dei contributi previdenziali e dei premi (che, dunque, dovevano ritenersi non corrisposti agli enti) e che la società C.S. ha proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento incidentale, con efficacia di giudicato, dell’importo dovuto da A. S.p.A. agli enti previdenziali (in modo da decurtarlo dalla somma pretesa ed ingiunta da parte della A. S.p.A. e consentire alla COS.MI. SUD di procedere direttamente al versamento agli enti previdenziali con relativa liberazione): pertanto, ha ritenuto che la trattazione delle due questioni attinenti alle domande di rimborso ad A. S.p.a. delle retribuzioni versate ai lavoratori e dei contributi debba avvenire in unico contesto in quanto la determinazione della somma che l’opponente C.S. deve ad A. S.p.A. non può prescindere dall’accertamento della somma che quest’ultima deve agli Enti previdenziali, che ovviamente dovrà essere portata in detrazione al credito vantato in sede monitoria, non potendo, dunque, trovare applicazione l’art. 32 dei contratti di somministrazione stipulati tra le parti, in punto competenza territoriale, dovendosi applicare i criteri dettati dagli artt. 444, terzo comma e 442 cod.proc.civ.
Considerato che
1. La società C.S. propone regolamento di competenza (illustrato da memoria) rilevando che ai fini della determinazione della competenza territoriale, non è dirimente la sede degli uffici INPS ed INAIL “che gestiscono l’assicurazione previdenziale ed infortunistica dei lavoratori oggetto del rapporto intercorso tra le parti principali” (come statuito dal provvedimento impugnato) ma al contrario la sede degli uffici che gestiscono il rapporto previdenziale nei riguardi del soggetto passivo a cui viene richiesto il versamento dei contributi e che tali contributi deve versare (ossia la stessa società C.S. che, con domanda riconvenzionale ha chiesto di accertarsi l’effettivo ammontare dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuto a detti enti e l’obbligo diretto di versare dette somme agli enti e di decurtare dette somme dall’importo richiesto a titolo di rimborso da A. s.p.a.);
conseguentemente, posto che la C.S. abbia la sua sede legale in Gela (ove i lavoratori sono stati utilizzati), nella provincia di Caltanissetta, e che il suo rapporto previdenziale e assicurativo, rispettivamente, con l’INPS che con l’INAIL è gestito nelle sedi di Caltanissetta, il Tribunale competente territorialmente è quello sito in Caltanissetta, in via esclusiva o cumulativamente con il Tribunale di Napoli.
2. La società A. è rimasta intimata. L’INAIL, che ha proposto controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che la posizione assicurativa dell’A. s.p.a. (società tenuta, nell’ambito di un rapporto di somministrazione e in qualità di Agenzia, ad effettuare la denuncia di iscrizione dei lavoratori assunti) è aperta presso la sede di Napoli (sede legale dell’A.), ufficio che tratta la gestione assicurativa dei lavoratori somministrati ed è competente alla ricezione delle denunce assicurative ed alla riscossione dei premi, mentre la sede di Caltanissetta gestisce la posizione assicurativa dei lavoratori della C.S. soc coop a.r.l. che però nei rapporti con la società A. è impresa utilizzatrice e non risulta debitrice dell’Inail avendo solo una concorrente responsabilità in via solidale (essendo, l’obbligo assicurativo, a carico del somministratore A.). L’INPS, ha resistito con controricorso, deducendo la competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta, sede legale della C.S. ove hanno prestato attività i lavoratori, o al più del Tribunale di Napoli, presso le quali risultano registrate le scoperture contributive. Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie.
3. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso nella parte in cui la società COSMI.SUD chiede di dichiarare la competenza perterritorio del Tribunale di Caltanissetta o, in alternativa, del Tribunale di Napoli, entrambi in funzione di giudice del lavoro.
4. Il ricorso non merita accoglimento.
5. A seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente C.S., oggetto del giudizio è rappresentato, anche, dal credito vantato dagli enti previdenziali (INPS e INAIL) nei confronti del datore di lavoro-Agenzia di somministrazione, per i lavoratori utilizzati presso la società utilizzatrice. La controversia in esame ha, dunque, indubbiamente per oggetto — come sottolineato dallo stesso ricorrente – l’accertamento della debenza o meno di contributi previdenziali ed assicurativi da parte dell’Agenzia di somministrazione, datrice di lavoro dei dipendenti somministrati, con conseguente applicazione — ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente — dell’art. 444, comma 3, cod.proc.civ.
6. Come rammentato dal Tribunale di Trento e come dedotto dalla stessa società ricorrente, ai sensi degli artt. 30 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2015 (e in particolare dell’art. 35, comma 2), il rapporto dei lavoratori somministrati è stato instaurato con l’Agenzia di somministrazione A. s.p.a. (avente sede legale a Napoli), la quale ha conseguentemente provveduto ad effettuare la denuncia di iscrizione delle posizioni assicurative presso gli enti previdenziali competenti (INPS e INAIL); gli uffici previdenziali che hanno trattato la gestione assicurativa dei lavoratori somministrati, come evidenziato dall’INAIL, sono quelli avente sede a Napoli.
7. Correttamente il Tribunale di Trento si è conformato all’orientamento più volte ribadito da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi deve essere determinata con riguardo all’ufficio dell’ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza (Cass. n. 5850 del 2018, Cass. n. 11732 del 2017, Cass. n. 26076 del 2016, Cass. n. 11331 del 2014; Cass. nn. 26745 e 8171 del 2006).
8. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 477 del 19 dicembre 1991, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 444 cod.proc.civ., comma 3, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., ha recepito l’interpretazione data alla disposizione di legge dalla giurisprudenza di legittimità e ha osservato che per “ufficio dell’ente (in relazione al quale si individua il giudice territorialmente competente ai sensi della citata norma codicistica) deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione esterna, è in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituirne l’eccedenza”, aggiungendo, in linea con la sopra indicata elaborazione giurisprudenziale, che la sua individuazione deve essere in concreto correlata con la sede o con la dipendenza dell’impresa titolare dei rapporti assicurativi, giacché il criterio di determinazione della competenza territoriale, raccordandosi con la sede dell’impresa o di una sua dipendenza, è ispirato all’interesse generale di avvicinare tendenzialmente il processo “al luogo dov’è la documentazione rilevante” (conformemente alla stessa ratio dell’art. 444 cod.proc.civ., comma 3, che è quella di favorire la difesa in giudizio dell’ente previdenziale).
9. Anche per la Corte costituzionale, per conseguenza, nell’interpretazione dell’art. 444 cod.proc.civ., comma 3, deve darsi rilevanza all’ufficio dell’ente solo in quanto lo stesso abbia rappresentanza esterna, mentre il collegamento deve essere effettuato con il luogo in cui, previa la necessaria determinazione, vengono versati i contributi e vengono gestiti tutti gli altri rapporti relativi alla materia previdenziale o assistenziale e che corrisponde con quello in cui ha sede l’impresa datrice di lavoro o una sua dipendenza.
10. il ricorso va, pertanto, rigettato; le spese di lite sono compensate nei confronti dell’INPS, in considerazione dell’adesione dell’ente alla richiesta avanzata con il ricorso, mentre, nei confronti dell’INAIL, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso per il regolamento di competenza. Compensa tra il ricorrente e l’INPS le spese di lite e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’INAIL liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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