CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 48538 depositata il 28 novembre 2019
reati tributari – competenza territoriale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7/3/2018, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di D.M. per i delitti di cui agli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (contestati ai capi A e B delle rubrica), dichiarò la propria incompetenza per territorio, disponendo la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Ciò in quanto la competenza per i due reati doveva essere determinata, secondo il Giudice procedente, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000, dettato in materia di reati tributari: sicché, ritenuta la connessione tra i due reati ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. e ritenuto come più grave il delitto di cui all’art. 2 stesso decreto, secondo il Giudice dell’udienza preliminare la competenza doveva essere determinata, in virtù del comma 2 dell’art. 18, con riferimento al luogo in cui la società aveva la sede legale, individuata in Roma.
2. Con ordinanza in data 14/5/2019, il Tribunale di Roma, nel pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza territoriale ritualmente formulata dalla Difesa, ha, invece, ritenuto che, in applicazione dei medesimi criteri formali di determinazione della competenza, quest’ultima dovesse essere attribuita al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, proponendo conflitto negativo di competenza. Secondo il Giudice remittente, al momento dei fatti, la sede della società sarebbe stata stabilita a Lesina (FG), atteso che il trasferimento della stessa sarebbe avvenuto nel maggio 2012, come emergerebbe, oltre che dal capo di imputazione, dalla visura storica della società e dalla copia della dichiarazione Iva per l’anno 2012, sicché al momento della commissione del fatto – 1/10/2012 e 30/9/2013 per il reato contestato al capo A) e 14/10/2016 per quello contestato al capo B) – la sede non sarebbe stata più in Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l’intervento della Corte di cassazione.
2. Nel merito, va ricordato che le due fattispecie delittuose in contestazione soggiacciono a regole differenti di determinazione della competenza territoriale. Il criterio stabilito, in proposito, per il delitto contemplato dall’art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è, infatti, quello dettato dal comma 2 dell’art. 18 del medesimo decreto, il quale prevede che per i delitti previsti dal capo I del titolo II, tra i quali vi è anche quello in esame, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale (salvo che il domicilio fiscale sia all’estero, posto che, in tal caso, “è competente il giudice del luogo di accertamento del reato”), ovvero quello in cui la società ha la sede fiscale. Viceversa, nel caso disciplinato dall’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, il comma 1 dell’art. 18, stabilisce che la competenza per territorio deve essere determinata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., ovvero con riferimento al luogo di consumazione del reato; e solo nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza è attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato (così Sez. 3, n. 20505 del 19/2/2014, Maccarone, non massimata). Tuttavia, l’art. 18 citato non detta alcuna disciplina specifica per i casi in cui, come in quello qui in rilievo, i reati siano connessi; sicché, in ipotesi siffatte, la giurisprudenza di legittimità ritiene operi la disciplina ordinaria dettata in materia di connessione, contenuta nell’art. 16 cod. proc. pen., in base alla quale è competente il giudice del luogo in cui sia stata consumata la violazione più grave. Detto criterio, nel caso di specie, non è però risolutivo, atteso che i reati contestati sono di pari gravità, atteso che le fattispecie previste dagli artt. 2 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 avevano, all’epoca della commissione dei fatti, la stessa cornice edittale (compresa tra un anno e sei mesi e sei anni di reclusione). Ne consegue che, in base al criterio sussidiario stabilito dall’art. 16 citato, in una ipotesi siffatta la competenza deve essere determinata con riguardo al giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato.
3. Ora, secondo quanto si ricava dalla contestazione, nel caso previsto dall’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, i reati sono stati consumati in corrispondenza della presentazione delle dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta 2011 e 2013, avvenuta rispettivamente il 1/10/2012 e il 30/9/2013; mentre nel caso previsto dall’art. 10, stesso decreto, il reato risulta commesso il 14/10/2016. Dunque, il reato commesso per primo reato deve individuarsi in quello di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. E dal momento che, secondo quanto è dato evincere dai capi di imputazione A) e B) della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, all’epoca della presentazione delle predette dichiarazioni, la sede legale della società N.I. S.r.I., di cui D.M. era legale rappresentante, era stata stabilita, a partire dal 14/5/2012, a Lesina, deve ritenersi che il locus commissi delicti vada individuato, appunto, in Lesina, ricadente nel circondario del Tribunale di Foggia, con conseguente competenza di tale ufficio giudiziario.
4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza territoriale del Tribunale di Foggia – Ufficio del Giudice dell’udienza preliminare, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi consolidati consente di redigere la motivazione della decisicine in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
-Dichiara la competenza del Tribunale di Foggia – Ufficio G.U.P., al quale dispone trasmettersi gli atti.
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