DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2022, n. 35109 – Nel rito c.d. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che, della precedente, costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile

Nel rito c.d. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che, della precedente, costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35043 – La spettanza al giudice di merito dell’indagine diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva, insindacabile in sede di legittimità, qualora condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l’interpretazione dei contratti

La spettanza al giudice di merito dell'indagine diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva, insindacabile in sede di legittimità, qualora condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2022, n. 34987 – Il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria

Il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2022, n. 34660 – In tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ “iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti

In tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ "iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34845 – Nel processo del lavoro, l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l’esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell’obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell’importo formulato

Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2022, n. 34051 – L’efficacia delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge, come quelle sopra citate, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, dispiegando piena efficacia in tutte le altre ipotesi

L’efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, come quelle sopra citate, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, dispiegando piena efficacia in tutte le altre ipotesi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40337 depositata il 25 ottobre 2022 – E’ da considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest’ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro

E' da considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34039 – Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in tale fase il contraddittorio

Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in tale fase il contraddittorio

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