DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31483 – Le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R., hanno valenza esclusivamente fiscale. Di conseguenza, i datori di lavoratori che inviano dipendenti in Paesi che hanno sottoscritto accordi internazionali di sicurezza sociale, che consentono il mantenimento della copertura assicurativa in Italia, devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile contributiva le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, cui sono correlativamente commisurate, nelle forme e nei modi previsti, le prestazioni dovute

Le retribuzioni convenzionali, di cui all'art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R., hanno valenza esclusivamente fiscale. Di conseguenza, i datori di lavoratori che inviano dipendenti in Paesi che hanno sottoscritto accordi internazionali di sicurezza sociale, che consentono il mantenimento della copertura assicurativa in Italia, devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile contributiva le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, cui sono correlativamente commisurate, nelle forme e nei modi previsti, le prestazioni dovute

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2022, n. 34446 – Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2022, n. 34375 – Il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale di cui all’art. 23 Cost. L’autonomia regolamentare della Cassa riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti

Il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale di cui all’art. 23 Cost. L'autonomia regolamentare della Cassa riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34256 – Limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l’accertamento negativo del debito per fatti successivi all’iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall’attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva è in capo all’ente impositore e non del concessionario alla riscossione

Limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva è in capo all'ente impositore e non del concessionario alla riscossione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34255 – Qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello

Qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34189 – Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico

Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2022, n. 34031 – La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione (alla quale sia seguito il giudizio che ha condotto al formarsi di un titolo infruttuosamente eseguito dal lavoratore) va considerato quale dies a quo nel calcolo a ritroso del periodo di dodici mesi al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per consentire l’intervento del Fondo di garanzia

La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione (alla quale sia seguito il giudizio che ha condotto al formarsi di un titolo infruttuosamente eseguito dal lavoratore) va considerato quale dies a quo nel calcolo a ritroso del periodo di dodici mesi al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per consentire l'intervento del Fondo di garanzia

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