CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34256 – Limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l’accertamento negativo del debito per fatti successivi all’iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall’attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva è in capo all’ente impositore e non del concessionario alla riscossione