Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 1, sentenza n. 239 depositata il 16 novembre 2022 – In tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione