DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 32703 depositata il 27 luglio 2023 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori macchinari provvisti di blocco automatico atto a impedire di entrare in contatto con le parti in movimento è configurabile anche in relazione alle attrezzature acquistate prima dell’entrata in vigore della “Direttiva Macchine” del 1996, in base al combinato disposto di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 70, comma 2, e 6.3. dell’allegato V al predetto D.Lgs.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori macchinari provvisti di blocco automatico atto a impedire di entrare in contatto con le parti in movimento è configurabile anche in relazione alle attrezzature acquistate prima dell'entrata in vigore della "Direttiva Macchine" del 1996, in base al combinato disposto di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 70, comma 2, e 6.3. dell'allegato V al predetto D.Lgs.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25289 depositata l’ 11 novembre 2020 – L’istituto della “rimessione in termini presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa

L’istituto della “rimessione in termini presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24850 depositata il 18 agosto 2023 – In tema di valutazione delle risultanze probatorie, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile in sede di ricorso per cassazione nei limiti del novellato vizio di motivazione di cui all’art.360, co.1, n.5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità

In tema di valutazione delle risultanze probatorie, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile in sede di ricorso per cassazione nei limiti del novellato vizio di motivazione di cui all'art.360, co.1, n.5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24258 depositata il 9 agosto 2023 – Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l’esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato. L’atto di costituzione in mora è suscettibile d’interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l’atto e di conoscerne il relativo contenuto

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l’esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato. L’atto di costituzione in mora è suscettibile d’interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l’atto e di conoscerne il relativo contenuto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24622 depositata il 14 agosto 2023 – Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse ” rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse

Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse " rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7600 depositata il 16 marzo 2023 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23985 depositata il 7 agosto 2023 – In tema di ricorso per cassazione, l’erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c (violazione o falsa applicazione delle norme o dei CCNL). e non del n. 4 (violazione di norme processuali ) della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c (violazione o falsa applicazione delle norme o dei CCNL). e non del n. 4 (violazione di norme processuali ) della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23976 depositata il 7 agosto 2023 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

E' inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

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