CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23985 depositata il 7 agosto 2023 – In tema di ricorso per cassazione, l’erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c (violazione o falsa applicazione delle norme o dei CCNL). e non del n. 4 (violazione di norme processuali ) della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.