CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23985 depositata il 7 agosto 2023
Fondo Volo – Ricongiunzione – Contribuzione ufficiale di marina militare presso Inpdap – Maggiorazione e interessi su contributi dovuti – Corresponsione – Esame degli atti del giudizio di merito
Ritenuto che
La Corte d’Appello di Trieste con sentenza del 16/12/19, in riforma di sentenza del 3.6.19 del Tribunale di Padova, ha rigettato la pretesa del lavoratore in epigrafe di corresponsione della maggiorazione e degli interessi su contributi dovuti in relazione a domanda di ricongiunzione presso Fondo Volo dei periodi di contribuzione quale ufficiale di marina militare presso Inpdap, ed ha compensato le spese di entrambi i gradi.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il lavoratore, che propone ricorso incidentale per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste, a sua volta, l’INPS con controricorso, illustrato da memoria. Il Collegio si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione.
Considerato che
Il motivo unico del ricorso principale dell’INPS deduce ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. (ma senza richiamare specifiche norme che si assumono violate) l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese.
Il motivo è inammissibile perché è dedotto ex n. 3 e non n. 4 dell’art. 360 c.p.c., sicché la Corte non è in condizione di esaminare, sulla base degli atti, la presenza del vizio denunciato, tanto più che non è indicata la norma asseritamente violata.
Questa Corte ha del resto già precisato (Sez. 5, Sentenza n. 4963 del 02/03/2018, Rv. 647216 – 01) che, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e non del n. 4 della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nel caso di specie, l’esame degli atti del giudizio di merito si rendeva essenziale in relazione alla prova del pagamento delle somme.
Per altro verso, si rileva che la parte comunque non ha allegato né fornito – con la necessaria specificità – elementi a dimostrazione del pagamento effettivo delle somme in questione, sicché anche per tale profilo il ricorso è privo di pregio.
Non è peraltro verso sufficiente il richiamo operato dall’INPS a Cass. Sez. L, Sentenza n. 7353 del 17/04/2004 (Rv. 572155 – 01) (secondo la quale il diritto alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di una decisione sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della suddetta decisione; ne consegue che, a fronte di una precisa domanda in tal senso della parte risultante vincitrice, i giudici d’appello sono tenuti a disporre la totale restituzione delle somme pagate – in caso di integrale accoglimento dell’appello – o la compensazione impropria, calcolando la differenza tra i due importi riconosciuti e gli accessori di legge, con determinazione della differenza dovuta da una parte all’altra), e ciò in quanto il giudice deve sì tener conto della richiesta della parte, ma quest’ultima deve fornire al giudice elementi minimi per l’accoglimento della domanda restitutoria proposta, ed in particolare la prova del pagamento delle somme di cui si chiede la ripetizione.
Può dunque affermarsi che il diritto alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di una decisione sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della suddetta decisione, ma la parte che chiede la restituzione deve allegare e provare l’avvenuto pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione.
Il motivo unico del ricorso incidentale deduce violazione dell’art. 2 legge 29/79, 1 legge 321/58, 196 DPR 1092/73, 12 preleggi, per avere la Corte territoriale negato il diritto alla ricongiunzione sulla base della disciplina della citata legge del 1979.
Il motivo è infondato alla luce di Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20522 del 2019, che ha affermato l’inapplicabilità della disciplina del 1979 in ragione della specialità della previsione della ricongiunzione rispetto a quella generale, essendosi osservato che la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata, a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa; a differenza della normale ricongiunzione – che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda – il trasferimento della posizione assicurativa opera a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale.
Nel caso, al momento della domanda di ricongiunzione (25/6/1998), anteriore al 2010, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza e non poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa, per cui sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione, nei suoi confronti, delle leggi n. 322/1958 e n. 1092/1973, ricadendo la sua posizione contributiva nell’alveo di queste ultime disposizioni normative disciplinanti la costituzione della posizione assicurativa, come correttamente applicate dall’INPS.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta l’incidentale; spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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