TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO, sezione 2T, sentenza n. 10599 depositata il 26 agosto 2019 – In caso di svolgimento, da parte del dipendente pubblico, di attività non previamente autorizzata, l’obbligo dell’erogante e, in difetto, del percettore di versare i compensi, previsti per tale attività, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente
in caso di svolgimento, da parte del dipendente pubblico, di attività non previamente autorizzata, l’obbligo dell’erogante e, in difetto, del percettore di versare i compensi, previsti per tale attività, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente