GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 2185 depositata il 10 aprile 2018 – Le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica

Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 2185 depositata il 10 aprile 2018 N. 02185/2018REG.PROV.COLL. N. 00728/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 728 del 2017, proposto dalla G. S.r.l. in proprio e [...]

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto sezione III sentenza n. 689 depositata il 25 giugno 2018 – Rientra tra la discrezionalità della stazione appaltante la formula per il punteggio per la valutazione dell’offerta economica

Si osserva al riguardo che la formula utilizzata dalla stazione appaltante al fine di attribuire il richiamato punteggio (X = Pi x C / Po, laddove ‘Pi indica la migliore offerta economica; C indica il punteggio economico e Po indica l’offerta del singolo candidato), pur se opinabile, non risulta affetta dai lamentati profili di irragionevolezza. Del resto, in base a un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 10 agosto 2016, n. 3579; id., V, 29 ottobre 2014, n. 5375; id., V. 15 luglio 2013, n. 3802). Vero è che la formula utilizzata nel caso in esame finisce per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), ma è anche vero che essa garantisce pur sempre un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio. Non può del resto ritenersi (al contrario di quanto sembra ritenere l’appellante) che l’unico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso. Si osserva, del resto, che anche l’adesione a tale criterio (in se, idoneo ad attribuire sempre e comunque l’intero range del punteggio a disposizione per la componente economica, come auspicato dall’appellante) determinerebbe l’effetto – anch’esso opinabile – di produrre ingiustificate ed ‘estreme’ valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali

Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara sentenza n. 204 depositata il 18 giugno 2018 – Il punteggio numerico del giudizio può essere considerato correttamente effettuato, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati

il giudizio può essere considerato correttamente effettuato, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria. Ciò esime la Sezione da una disamina comparativa ed al contempo ponderale delle offerte, occorrendo, ai fini del decidere, solamente la dimostrazione della non equivalenza delle offerte, e della non manifesta irragionevolezza della valutazione tecnica compiuta dall’Amministrazione.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA sentenza n. 368 depositata il 25 giugno 2018 – Ai fini della valutazione della anomalia dell’offerta e del costo del lavoro la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore, fatto salvo il limite della coerenza del contratto collettivo scelto rispetto all’oggetto dell’appalto

Ai fini della valutazione della anomalia dell’offerta e del costo del lavoro la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore, fatto salvo il limite della coerenza del contratto collettivo scelto rispetto all’oggetto dell’appalto

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione VII sentenza n. 4271 depositata il 26 giugno 2018 – E’ legittimo il provvedimento di esclusione della gara di appalto fondato sull’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione si appunta sui comportamenti univocamente idonei, tali da non richiedere, come previsto dalla linea n. 6 dell’ANAC, a monte l’accertamento mediante un provvedimento giudiziale definitivo

E' legittimo il provvedimento di esclusione della gara di appalto fondato sull’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione si appunta sui comportamenti univocamente idonei, tali da non richiedere, come previsto dalla linea n. 6 dell'ANAC, a monte l’accertamento mediante un provvedimento giudiziale definitivo

Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 3805 depositata il 17 luglio 2014 – Il mancato rispetto dei minimi tabellari sul costo del lavoro o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva non determina l’automatica esclusione dalla gara ma costituisce un indice di anomalia dell’offerta che va poi verificato

Il mancato rispetto dei minimi tabellari sul costo del lavoro o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva non determina l’automatica esclusione dalla gara ma costituisce un indice di anomalia dell’offerta che va poi verificato

Consiglio di Stato sezione III sentenza n. 1574 depositata il 12 marzo 2018 – Esclusione per determinazione del costo del lavoro calcolato avendo a riferimento un Contratto collettivo diverso da quello (necessariamente) richiesto dalla lex specialis di gara

Consiglio di Stato sezione III sentenza n. 1574 depositata il 12 marzo 2018 N. 01574/2018REG.PROV.COLL. N. 08915/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8915 del 2017, proposto dalla E. s.r.l., in persona del [...]

Consiglio di Stato sezione V ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA n. 3472 del 8 giugno 2018 – Taglio delle ali e corretta applicazione del “fattore di correzione”

Consiglio di Stato sezione V ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA n. 3472 del 8 giugno 2018 N. 03472/2018 REG.PROV.COLL. N. 02009/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2018, proposto da R. S.r.l., in [...]

Torna in cima