Irap

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26848 – IRAP – Quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta

IRAP - Quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25522 – In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 197

In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 197

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2019, n. 24549 – In tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad  oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa

in tema d'IRAP, l'esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell'autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad  oggetto non l'assenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata, bensì l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2019, n. 24702 – In tema di IRAP, la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un migliore e più comodo esercizio dell’attività professionale

In tema di IRAP, la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un'autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un migliore e più comodo esercizio dell'attività professionale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 settembre 2019, n. 23864 – Illegittima la sentenza che afferma la legittimità dell’iscrizione a ruolo dell’imposta in questione con riferimento, non già alla sussistenza dei presupposti dell’imposta stessa, ma con riferimento alla dichiarazione del contribuente che si era dichiarato debitore di imposta, impregiudicata la questione dell’esistenza oggettiva dei presupposti dell’imposta stessa

Illegittima la sentenza che afferma la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta in questione con riferimento, non già alla sussistenza dei presupposti dell'imposta stessa, ma con riferimento alla dichiarazione del contribuente che si era dichiarato debitore di imposta, impregiudicata la questione dell'esistenza oggettiva dei presupposti dell'imposta stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 settembre 2019, n. 23847 – In materia di IRAP, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integra di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, essendo necessario che i giudici di merito accertino le caratteristiche del supporto fornito da terzi all’esercizio dell’attività professionale del contribuente, se di natura continuativa, se con mansioni meramente esecutive, ovvero di collaborazione con altri professionisti

In materia di IRAP, l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integra di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, essendo necessario che i giudici di merito accertino le caratteristiche del supporto fornito da terzi all'esercizio dell'attività professionale del contribuente, se di natura continuativa, se con mansioni meramente esecutive, ovvero di collaborazione con altri professionisti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23711 – IRAP, non integra il requisito della autonoma organizzazione il possesso di beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile (quali i beni indicati nella sentenza impugnata) e l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

IRAP, non integra il requisito della autonoma organizzazione il possesso di beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile (quali i beni indicati nella sentenza impugnata) e l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2019, n. 22675 – E’ esluso dall’IRAP il medico di base che sia convenzionato con il S.S.N. in quanto non ricorre il necessario presupposto dell’ autonoma organizzazione ove il contribuente si avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medic

In tema di IRAP, la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione determina l'assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all'imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull'entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale

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