CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22473

Tributi – IRAP – Commercialista – Presupposto di autonoma organizzazione – Valutazione di fatto rimessa al giudice di merito – Onere di congrua motivazione – Elevati compensi a terzi – Analisi della consistenza e della natura dei compensi – Necessità

Rilevato che

R.P., esercente l’attività di commercialista, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in data 6 aprile 2017 con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001. Riteneva la CTR che i dati rivenienti dalle dichiarazione dei redditi relative agli anni d’imposta in contestazione dimostravano la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla esistenza di una attività autonoma organizzata.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza per erronea valutazione delle prove utili a dimostrare l’inesistenza di una attività autonoma organizzata.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997.

I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Va rammentato che «In tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale» (Cass. n. 22674 del 2014; in senso analogo, Cass. n. 7520 del 2016, Cass. n. 1820 e n. 16368 del 2017).

Consegue che i compensi erogati a terzi costituiscono indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che i relativi esborsi siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l’attività produttiva: difatti, in tema di IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto «organizzativo» (Cass. n. 23557 del 2016).

Alla stregua di tali principi si palesa inadeguata ed incompleta la valutazione della CTR, che, limitandosi a rilevare le spese sostenute dal contribuente per ciascuna annualità, non ha operato un’analisi critica della consistenza di elementi idonei a comprovare l’utilizzo di una organizzazione autonoma.

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.