IVA

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione sesta, sentenza n. 175 depositata il 13 marzo 2025 nella causa C-640/23 – Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell’IVA pagata a monte su un’operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall’amministrazione tributaria come operazione non soggetta all’IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell’IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria

Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell'IVA pagata a monte su un'operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall'amministrazione tributaria come operazione non soggetta all'IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell'IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all'amministrazione tributaria

IVA indebita per riqualificazione dell’operazione, a seguito di una verifica fiscale, domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria

La C0rte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione sesta, con la sentenza n. 175 depositata il 13 marzo 2025 nella causa n. C-640/23, intervenendo in tema di operazione di vendita riqualificata come non rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui "Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 24, sentenza n. 16186 depositata il 18 novembre 2024 – L’IVA assolta sulle fatture emesse dal somministratore di manodopera sulla base di un contratto di appalto di servizi ritenuto fittizio non può essere portata in detrazione, trattandosi di operazioni inesistenti

L’IVA assolta sulle fatture emesse dal somministratore di manodopera sulla base di un contratto di appalto di servizi ritenuto fittizio non può essere portata in detrazione, trattandosi di operazioni inesistenti

Stabile organizzazione e applicabilità dell’articolo 192 bis della direttiva IVA in caso di acquisti intracomunitari – Risposta n. 64 del 4 marzo 2024 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 64 del 4 marzo 2024 Stabile organizzazione e applicabilità dell'articolo 192 bis della direttiva IVA in caso di acquisti intracomunitari Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa (di seguito anche ''Società'', ''Istante'' o ''Alfa'') è una società tedesca, fiscalmente residente in Germania, [...]

Territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia – Risposta n. 65 del 4 marzo 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 65 del 4 marzo 2025 Territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante, nata e residente in Argentina, intende procedere alla vendita dell'immobile di proprietà situato in Italia. L'Istante riferisce di aver [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5126 depositata il 27 febbraio 2025 – Il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione

Il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta sul valore aggiunto anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione

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