IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2020, n. 7296 – Accertamento operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti ed indetraibilità dell’IVA

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2020, n. 7296 Tributi - IVA - Accertamento operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - Appalto lavori di facchinaggio - Operazioni effettive di intermediazione di manodopera in nero - Detrazione - Illegittimità Fatti di causa 1. Con l'impugnata sentenza la Regionale dell'Emilia-Romagna, respinto l'appello principale della contribuente, accolto quello [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7095 – Rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con conseguente possibilità di negazione della deducibilità di parte di un costo ritenuto non proporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa

Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con conseguente possibilità di negazione della deducibilità di parte di un costo ritenuto non proporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7226 – La deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all’attività del professionista, prevista dal comma 2 dell’art. 54 del TUIR, è stabilita nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante all’inizio del periodo di imposta. Le predette spese sono detraibili ai fini IVA solo se l’immobile costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività

La deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all'attività del professionista, prevista dal comma 2 dell'art. 54 del TUIR, è stabilita nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante all'inizio del periodo di imposta. Le predette spese sono detraibili ai fini IVA solo se l'immobile costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività

CORTE DI GIUSTIZIA CE -UE – Sentenza 11 marzo 2020, n. C-94/19 – La sesta direttiva 77/388/CEE osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente

La sesta direttiva 77/388/CEE osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7080 – In tema di IVA, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può avvalersi della procedura di cui all’art. 26, comma 2, del d. P.R. n. 633 del 1972, che consente la regolarizzazione solo ove si tratti di operazioni effettive e reali, anche se venute meno in tutto o in parte, ma, in base al principio di cartolarità, di cui all’art. 21, comma 7, dello stesso decreto, è tenuto a versare l’imposta per l’intero ammontare indicato, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale

In tema di IVA, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può avvalersi della procedura di cui all'art. 26, comma 2, del d. P.R. n. 633 del 1972, che consente la regolarizzazione solo ove si tratti di operazioni effettive e reali, anche se venute meno in tutto o in parte, ma, in base al principio di cartolarità, di cui all'art. 21, comma 7, dello stesso decreto, è tenuto a versare l'imposta per l'intero ammontare indicato, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6794 – Detraibilità IVA nell’anno di emissione della fattura di acconto sul prezzo di lavori d’appalto commissionati

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 marzo 2020, n. 6794 Tributi - IVA - Detrazione - Fattura di acconto sul prezzo di lavori d'appalto commissionati - Pagamento nell’anno d’imposta successivo - Detraibilità nell’anno di emissione della fattura Fatti di causa M.S. s.r.l. (già P. s.r.I.) impugnò un avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle Entrate per [...]

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