IVA

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Nona Sezione) sentenza depositata il 4 ottobre 2024 nella Causa C-475/23 – L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica. Inoltre osta, anche, ad una prassi nazionale in forza della quale la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte è negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica. Inoltre osta, anche, ad una prassi nazionale in forza della quale la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte è negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25192 depositata il 19 settembre 2024 – In tema di IVA, l’imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 935, L. n. 205-2017 all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471-1997, applicandosi tale disposizione unicamente al caso in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l’imposta sia stata applicata a una operazione esente IVA

In tema di IVA, l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 935, L. n. 205-2017 all'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471-1997, applicandosi tale disposizione unicamente al caso in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l'imposta sia stata applicata a una operazione esente IVA

Consolidato fiscale nazionale – Cessione credito IVA – Apposizione visto di conformità ex articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 – Risposta n. 190 del 1° ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 190 del 1° ottobre 2024 Consolidato fiscale nazionale - Cessione credito IVA - Apposizione visto di conformità ex articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, capogruppo di uno dei principali gruppi [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 – Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di stabile organizzazione esistente in Italia, ai sensi dell’art. 17, co. 4, del DPR 633/1972

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 L’applicazione del reverse charge e la stabile organizzazione IVA Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 22608 depositata il 9 agosto 2024 – In materia di detraibilità dell’IVA le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un’attività economica e, conseguentemente, anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività economica tipica dell’impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica. Ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata

In materia di detraibilità dell’IVA le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un'attività economica e, conseguentemente, anche l'acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività economica tipica dell'impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica. Ai fini IVA l'acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata

IVA – Emissione nota di variazione – Liquidazione ordinaria di una società e sua estinzione mediante cancellazione dal Registro delle Imprese – Risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024 IVA - Emissione nota di variazione - Liquidazione ordinaria di una società e sua estinzione mediante cancellazione dal Registro delle Imprese Da più parti è stato chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23295 depositata il 28 agosto 2024 – Per il diritto all’esenzione dell’imposta, nelle cessioni intracee, il cedente deve offrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario, in assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro

Per il diritto all'esenzione dell'imposta, nelle cessioni intracee, il cedente deve offrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario, in assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro

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