CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25192 depositata il 19 settembre 2024 – In tema di IVA, l’imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 935, L. n. 205-2017 all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471-1997, applicandosi tale disposizione unicamente al caso in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l’imposta sia stata applicata a una operazione esente IVA
In tema di IVA, l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 935, L. n. 205-2017 all'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471-1997, applicandosi tale disposizione unicamente al caso in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l'imposta sia stata applicata a una operazione esente IVA