IVA

IVA: detraibile su beni distrutti o divenuto inutilizzabile

La Corte di Giustizia UE con la sentenza n. C-127/21 depositata il 4 maggio 2023, intervenendo in tema di detraibilità dell'IVA per beni distrutti o divenuti inutilizzabili ha affermato i seguenti principi di diritto secondo cui  "... L’articolo 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve [...]

Corte di Giustizia UE sentenza depositata il 4 maggio 2023, causa C‑127/22 – L’articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una «distruzione», ai sensi del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il suddetto bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo. Lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene.

L’articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una «distruzione», ai sensi del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il suddetto bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo. Lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28119 depositata il 27 settembre 2022 – Il principio della tutela del legittimo affidamento “si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito”. Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria

Il principio della tutela del legittimo affidamento "si estende a ogni individuo in capo al quale un'autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito". Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20077 depositata il 13 luglio 2023 – Ai fini del rimborso infrannuale IVA di cui all’art. 38 bis comma 2   del   P.R.   n.   633   del   1972   a   favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell’iva per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre ha rilievo, ai fini dell’imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili

Ai fini del rimborso infrannuale IVA di cui all’art. 38 bis comma 2   del   P.R.   n.   633   del   1972   a   favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell’iva per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre ha rilievo, ai fini dell’imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili

Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 24 novembre 2022, C-596/21 – Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che al secondo acquirente di beni può essere negato il beneficio della detrazione dell’IVA assolta a monte, per il motivo che egli sapeva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una frode in materia di IVA commessa dal venditore originario al momento della prima vendita, anche se anche il primo acquirente era a conoscenza di tale frode

Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che al secondo acquirente di beni può essere negato il beneficio della detrazione dell'IVA assolta a monte, per il motivo che egli sapeva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di una frode in materia di IVA commessa dal venditore originario al momento della prima vendita, anche se anche il primo acquirente era a conoscenza di tale frode.

Corte di Giustizia UE del 15 settembre 2022 nella causa C-227/21 – L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale consistente, nell’ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all’acquirente il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l’IVA all’erario

L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale consistente, nell’ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all’acquirente il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l’IVA all’erario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22996 depositata il 28 luglio 2023 – In tema di detrazione IVA in caso di variazioni dell’imponibile o dell’imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso dell’imposta, è rilevante la qualificazione dell’operazione economica sottostante, se imponibile o se fuori campo IVA, dal momento che, nel primo caso, dev’essere verificata l’esistenza dei presupposti di cui al d.p.r. n. 633/1972, art. 26 ai fini del rimborso, mentre nel secondo l’Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, ma non in ogni caso, bensì solo entro il termine di decadenza previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2, salvo l’effettivo rimborso dell’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

In tema di detrazione IVA in caso di variazioni dell'imponibile o dell'imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso dell'imposta, è rilevante la qualificazione dell'operazione economica sottostante, se imponibile o se fuori campo IVA, dal momento che, nel primo caso, dev'essere verificata l'esistenza dei presupposti di cui al d.p.r. n. 633/1972, art. 26 ai fini del rimborso, mentre nel secondo l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, ma non in ogni caso, bensì solo entro il termine di decadenza previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2, salvo l'effettivo rimborso dell'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

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