IVA

Corte di Giustizia UE sentenza depositata l’8 dicembre 2022 – Causa C-378/21 – Un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte

Un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte

Dichiarazione IVA 2023: soggetti esonerati

Con l'approssimarsi della scadenza per l'invio telematico della dichiarazione IVA 2023 relativa al periodo di imposta 2022 del 30 aprile 2023 (il 30 aprile 2023 cadendo di domenica ed il 1° maggio 2023 è giorno festivo la scadenza viene spostato al 2 maggio 2023) necessita individuare i soggetti, titolari di partita IVA, titolari di lavoro [...]

Operazione di conferimento di ramo d’azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest’ultima a favore di una società terza ed indipendente e stipula di un contratto d’affitto d’azienda tra la società neocostituita e la medesima società acquirente – Risposta n. 260 del 21 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 260 del 21 marzo 2023 Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n.212 - Operazione di conferimento di ramo d'azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest'ultima a favore di una società terza ed indipendente e stipula di un [...]

Aliquota IVA dispositivi medici – N. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 257 del 20 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 257 del 20 marzo 2023 Aliquota IVA dispositivi medici - N. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (in seguito, ''Società'', ''Istante'' o ''Contribuente'') [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1168 depositata il 16 gennaio 2023 – Rinvio alla Corte Unionale affinché chiarisca se i principi dichiarati nell’ordinanza Agenzia delle Entrate c/ Nuova Invincibile srl, in C-82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione c/ Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizione normativa, quale quella risultante dall’articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009

Se i principi dichiarati nell’ordinanza Agenzia delle Entrate c/ Nuova Invincibile srl, in C-82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione c/ Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizione normativa, quale quella risultante dall’articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2023 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un’evasione d’imposta. Tale principio è stato chiarito da costante giurisprudenza di legittimità

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un’evasione d’imposta. Tale principio è stato chiarito da costante giurisprudenza di legittimità

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