CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28852 – In materia previdenziale, quanto all’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 per i liberi professionisti iscritti ad un albo, il requisito dell’abitualità dello svolgimento dell’attività va apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto
In materia previdenziale, quanto all'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 per i liberi professionisti iscritti ad un albo, il requisito dell'abitualità dello svolgimento dell'attività va apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall'ammontare del reddito prodotto