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Corte di Cassazione ordinanza n. 20275 del 23 giugno 2022 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022. n. 22485 – L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22336 – La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22335 – La produzione (da parte del professionista) di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità

La produzione (da parte del professionista) di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece normativamente irrilevante (l'entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21816 – Il presupposto per l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata del professionista è la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità; il dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

Il presupposto per l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata del professionista è la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, restando invece normativamente irrilevante (l'entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; il dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20860 – In capo all’agente, persiste la contemporanea obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione previdenziale INPS, anche nel caso in cui i periodi contributivi siano coincidenti con quelli da versare all’Enasarco

In capo all'agente, persiste la contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione previdenziale INPS, anche nel caso in cui i periodi contributivi siano coincidenti con quelli da versare all'Enasarco

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20859 – Nell’ambito delle società di persone la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l’obbligo d’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza

Nell'ambito delle società di persone la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza

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