IVS

INPS – Messaggio 14 giugno 2022, n. 2413 – Errata corrige circolare n. 66 del 9 giugno 2022. Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022

INPS - Messaggio 14 giugno 2022, n. 2413 Errata corrige circolare n. 66 del 9 giugno 2022. Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2022-PF" e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e [...]

INPS – Circolare 09 giugno 2022, n. 66 – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022

INPS - Circolare 09 giugno 2022, n. 66 Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2022-PF" e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 SOMMARIO: Con la presente circolare si [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2022, n. 17861 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

INPS – Messaggio 30 maggio 2022, n. 2260 – Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

INPS - Messaggio 30 maggio 2022, n. 2260 Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti Premessa Il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2022, n. 14111 – Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi; in tali precedenti

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi; in tali precedenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2022, n. 9482 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2022, n. 9403 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria deve includere nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria deve includere nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2022, n. 8218 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione in relazione ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa

Il lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa

Torna in cima