CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10482 – L’imprenditore che intenda chiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali ed attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell’ integrazione stessa ma non incide sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta
in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991 nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare ¡ criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, . potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro