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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2022, n. 33888 – Le prestazioni che l’Inps è tenuto a riconoscere quale gestore del Fondo di Garanzia non possono essere determinate alla stregua di accordi privatistici, ma devono corrispondere a quanto effettivamente il lavoratore non ha potuto ottenere a titolo di TFR per l ‘insolvenza del proprio datore di lavoro

Le prestazioni che l'Inps è tenuto a riconoscere quale gestore del Fondo di Garanzia non possono essere determinate alla stregua di accordi privatistici, ma devono corrispondere a quanto effettivamente il lavoratore non ha potuto ottenere a titolo di TFR per l 'insolvenza del proprio datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2022, n. 33898 – La conformità agli artt. 61 e 62 d. lgs. n. 276/03 richiede sempre l’indicazione, nel progetto, di un risultato che giustifichi l’autonomia gestionale sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione ed una volta infatti che sia affermata la presunzione c.d. assoluta derivante dall’art. 69 d. lgs. n. 276/03 nel testo vigente ratione temporis per il caso di progetto generico, ogni censura sulla ricorrenza o meno della subordinazione risulta inconferente

La conformità agli artt. 61 e 62 d. lgs. n. 276/03 richiede sempre l'indicazione, nel progetto, di un risultato che giustifichi l'autonomia gestionale sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione ed una volta infatti che sia affermata la presunzione c.d. assoluta derivante dall'art. 69 d. lgs. n. 276/03 nel testo vigente ratione temporis per il caso di progetto generico, ogni censura sulla ricorrenza o meno della subordinazione risulta inconferente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2022, n. 32228 – Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33343 – In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere – di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 – comporta l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione “incidenter tantum” del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere - di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 - comporta l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione "incidenter tantum" del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento, l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33814 – Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza a norma dell’art. 99, secondo comma, n. 4) l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza a norma dell’art. 99, secondo comma, n. 4) l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33759 – La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale

La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2022, n. 33658 – La declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell’ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell’offerta della prestazione lavorativa

La declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 novembre 2022, n. 33136 – L’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per il pagamento del T.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, possa essere applicato retroattivamente a condizione del pagamento dei contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione

L'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per il pagamento del T.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, possa essere applicato retroattivamente a condizione del pagamento dei contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione

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