lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29906 – Non esiste nel vigente ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere in determinate situazioni una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni e che, pertanto, le parti sociali, nell’esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data

Non esiste nel vigente ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere in determinate situazioni una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni e che, pertanto, le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37291 – La norma prevista dall’art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 77/187 (ndr., coincidente con l’art. 3 n. 3 direttiva 2001/23) non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero. Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l’entrata in vigore o l’applicazione di un altro contratto collettivo

La norma prevista dall'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 77/187 (ndr., coincidente con l'art. 3 n. 3 direttiva 2001/23) non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero. Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l'entrata in vigore o l'applicazione di un altro contratto collettivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2021, n. 36927 – Carattere fittizio del rapporto di lavoro – Domanda di riliquidazione del TFR

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 novembre 2021, n. 36927 Rapporto di lavoro - Carattere fittizio - Domanda di riliquidazione del TFR - Anzianità di servizio - Onere probatorio Rilevato che 1. con sentenza n. 824/2014 la Corte di appello di Venezia, confermato il rigetto della domanda di A.L. di riliquidazione del tfr con decorrenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2021, n. 32905 – In materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22, comma 5, del c.c.n.l. 14 settembre 2000 del comparto autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell’art. 24, che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro

In materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5, del c.c.n.l. 14 settembre 2000 del comparto autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro

Richiesta di parere su ferie tramutate in cassa integrazione Covid -19 – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 23 novembre 2021, n. 1799

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 23 novembre 2021, n. 1799 Richiesta di parere su ferie tramutate in cassa integrazione Covid -19 Si riscontra la richiesta di parere di cui all’oggetto, concernente la sussistenza di profili di illiceità a carico del datore di lavoro che modifichi in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2021, n. 34982 – In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), (al)la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore

In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), (al)la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35993 – Nell’accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro l’elemento dell’assoggettamento, ove non sia agevolmente apprezzabile a causa delle peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, autorizza il riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse della retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dall’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che privi ciascuno di valore decisivo possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione

Nell'accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro l'elemento dell'assoggettamento, ove non sia agevolmente apprezzabile a causa delle peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, autorizza il riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse della retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dall'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che privi ciascuno di valore decisivo possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2021, n. 33237 – L’attribuzione della posizione stipendiale di docente laureato degli istituti secondari di secondo grado può essere attribuita esclusivamente al personale docente che sia abilitato all’insegnamento di una classe di concorso che richieda, quale titolo di accesso, la laurea

L'attribuzione della posizione stipendiale di docente laureato degli istituti secondari di secondo grado può essere attribuita esclusivamente al personale docente che sia abilitato all'insegnamento di una classe di concorso che richieda, quale titolo di accesso, la laurea

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