lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 settembre 2021, n. 23821 – Non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini dell’attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio

Non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini dell'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 02 settembre 2021, n. C-350/20 – Osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa

Osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 settembre 2021, n. 23728 – L’autonomia contrattuale può escludere, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, specifici elementi retributivi e che possa essere corrisposta una retribuzione inferiore rispetto a quella degli altri dipendenti anche al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto

L'autonomia contrattuale può escludere, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, specifici elementi retributivi e che possa essere corrisposta una retribuzione inferiore rispetto a quella degli altri dipendenti anche al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2021, n. 23723 – Il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell’art. 2125 cc, non poteva avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo

Il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 cc, non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2021, n. 23591 – Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l’I.N.P.S., è tenuto a verificare la mancanza o l’insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata

Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S., è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23538 – Prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23538 Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Prova - Erogazioni periodiche di denaro - Qualifica di "datori di lavoro non imprenditori" Rilevato che la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 31.10.2012,in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23531 – In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente

In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 agosto 2021, n. 22834 – La direttiva 77/187/CE ha il solo scopo di impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento non subiscano un peggioramento retributivo sostanziale e «non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d’impresa»

La direttiva 77/187/CE ha il solo scopo di impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento non subiscano un peggioramento retributivo sostanziale e «non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d'impresa»

Torna in cima