lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23324 – L’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2021, n. 23331 – In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell’anzianità di servizio

In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell'anzianità di servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23329 – Il principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art. 2103 cod. civ., opera anche in relazione a fattispecie in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal C.C.N.L. rispetto alle mansioni in concreto svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento, qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole

Il principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., opera anche in relazione a fattispecie in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal C.C.N.L. rispetto alle mansioni in concreto svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento, qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 agosto 2021, n. 23189 – In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell’anzianità di servizio, che in sé considerata costituisce la dimensione diacronica di un fatto (qual è l’espletamento del servizio da parte del lavoratore, riguardando quindi la norma una situazione di fatto, ossia il periodo di formazione e lavoro seguito da periodo di lavoro ordinario), rilevante ai fini di vari istituti di fonte legale o contrattuale

In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell'anzianità di servizio, che in sé considerata costituisce la dimensione diacronica di un fatto (qual è l'espletamento del servizio da parte del lavoratore, riguardando quindi la norma una situazione di fatto, ossia il periodo di formazione e lavoro seguito da periodo di lavoro ordinario), rilevante ai fini di vari istituti di fonte legale o contrattuale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 agosto 2021, n. 23150 – In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell’anzianità di servizio, deve parimenti essere riaffermata la negazione del riconoscimento di indennità che non trovino titolo nell’anzianità di servizio

In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell'anzianità di servizio, deve parimenti essere riaffermata la negazione del riconoscimento di indennità che non trovino titolo nell'anzianità di servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 agosto 2021, n. 23196 – In tema di dirigenza medica, va distinto il termine apposto all’incarico conferito al dirigente medico legato all’azienda sanitaria da contratto a tempo indeterminato, con il termine finale del contratto del dirigente assunto a tempo determinato, perché nel primo caso lo spirare del termine comporta la cessazione dell’incarico ma non del rapporto, mentre nel secondo è lo stesso rapporto che si risolve automaticamente alla scadenza ed il dirigente non vanta alcun diritto soggettivo alla rinnovazione

In tema di dirigenza medica, va distinto il termine apposto all'incarico conferito al dirigente medico legato all'azienda sanitaria da contratto a tempo indeterminato, con il termine finale del contratto del dirigente assunto a tempo determinato, perché nel primo caso lo spirare del termine comporta la cessazione dell'incarico ma non del rapporto, mentre nel secondo è lo stesso rapporto che si risolve automaticamente alla scadenza ed il dirigente non vanta alcun diritto soggettivo alla rinnovazione

TRIBUNALE DI ROMA – Sentenza 07 luglio 2021, n. 6569 – La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall’obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato

La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato

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